Controlli e liti

Pignoramenti attivati da terzi, dietrofront delle Entrate: la rottamazione non porta all’estinzione

La risposta a interpello 266 revoca la precedente 263: Agenzia Riscossione è legittimata a partecipare alla distribuizione

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di Luigi Lovecchio

Il pagamento della prima rata della rottamazione ter non determina l’estinzione della procedura esecutiva attivata da terzi, nella quale l’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) è intervenuta, ma la mera «quescienza» del titolo esecutivo originario. Di conseguenza, l’Ader è legittimata a partecipare alla distribuzione delle somme derivanti dalla procedura medesima, ma non può compiere atti di impulso nell’ambito di questa. Con la risposta a interpello 266/2020 diramata il 17 agosto, l’agenzia delle Entrate revoca la precedente risposta 263 (si veda l’articolo su Ntplus fisco).

Il caso esaminato riguarda una espropriazione immobiliare promossa da un istituto bancario, nella quale l’agente della riscossione ha assunto il ruolo di interventore. Il contribuente istante lamentava il fatto che, pur dopo il pagamento della prima rata, l’Ader non avesse abbandonato la procedura, comunicando per di più un debito complessivo maggiore di quello precedentemente manifestato. Da qui, la domanda di applicazione della norma di cui all’articolo 3, comma 13, lettera b), del Dl 119/2018, a mente della quale, per l’appunto, il pagamento della prima rata determina, ipso iure, l’estinzione delle azioni esecutive in corso. Si ricorda al riguardo che con la mera presentazione della domanda di sanatoria si otteneva comunque il blocco delle azioni suddette.

Nella prima risposta (la 263), l’agenzia delle Entrate aveva dato parere favorevole, richiamando tra l’altro la pregressa risposta n. 128 del 2020, in cui si era affermata l’efficacia estintiva della definizione agevolata nei riguardi della totalità delle procedure di pignoramento, compreso il pignoramento presso terzi.

Nella nuova risposta 266/2020, l’Amministrazione finanziaria revoca il responso precedente, osservando come la disciplina della rottamazione ter sia rivolta alle azioni promosse direttamente dall’agente della riscossione, non anche quelle in cui quest’ultimo è intervenuto. Nel caso in esame, pertanto, deve più correttamente ritenersi che con il pagamento della prima rata il titolo esecutivo con cui si è partecipato alla procedura (cartella, ingiunzione, eccetera) diventi quiescente. Per l’effetto, è inibito all’agente della riscossione adottare, nell’ambito della procedura, atti di impulso delle attività di esproprio, anche in surroga del creditore pignorante. Tuttavia, l’Ader resta pienamente legittimata a partecipare alla distribuzione delle somme acquisite, al fine di evitare pregiudizi per il credito oggetto di definizione agevolata. In sintesi, si osserva che con l’intervento nell’espropriazione promossa da terzi si realizzano due effetti distinti: il diritto a partecipare alle azioni di recupero coattivo e quello di concorrere alla distribuzione delle somme incassate. Con il versamento della prima rata, solo il primo degli effetti viene ad essere precluso, mentre il secondo resta sempre in vita.

In conclusione, le Entrate osservano che se la distribuzione avviene prima che la rottamazione sia stata perfezionata, l’agente della riscossione è legittimato a parteciparvi, fino al raggiungimento delle somme “rottamate”. In caso contrario, ovviamente, l’agente non potrà più concorrere al riparto dell’incasso.

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