Imposte

Casa-lavoro, fisco light oltre i buoni di mobilità

Rendere gli spostamenti casa-lavoro ecologicamente sostenibili può essere anche conveniente fiscalmente

immagine non disponibile

di Stefano Sirocchi

Rendere gli spostamenti casa-lavoro ecologicamente sostenibili non solo è lodevole ma può essere anche conveniente fiscalmente. L’argomento è di particolare attualità sia per i chiarimenti forniti dalle Entrate sul trattamento dei buoni mobilità sia perché la disciplina si interseca con quella dei fringe benefit, il cui limite di esenzione è stato da poco raddoppiato.

Trasferta o no

Sgombriamo subito il campo da un possibile equivoco: lo spostamento casa-lavoro non rientra mai nella nozione di trasferta. Infatti, tutti i rimborsi delle spese sostenute per i viaggi sui mezzi di trasporto compresi il taxi e il car sharing utilizzati per missioni di lavoro, anche all’interno del territorio comunale, non sono imponibili in capo al lavoratore. Devono però essere inerenti (da quale cliente ci si è recati? per quale motivo?) e comprovati dal titolo di viaggio rilasciato dal vettore.

Al contrario, la regola generale dei rimborsi e delle indennità per gli spostamenti casa-lavoro è la piena imponibilità, salvo deroghe, secondo il principio di omnicomprensività. Peraltro, allo scopo, il legislatore ha previsto l’attribuzione di una specifica detrazione d’imposta che tiene conto anche degli oneri inerenti alla produzione del reddito, inclusi quelli per il raggiungimento della sede di lavoro (articolo 13 del Tuir).

Buoni mobilità e fringe benefit

Con risposta all’interpello n. 293 del 31 agosto scorso l’Agenzia ha ricondotto il buono mobilità nell’alveo dei fringe benefit. Pertanto il valore complessivo di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di benefit, compreso il buono mobilità, non concorre alla formazione del reddito se non è superiore a 258,23 euro nel periodo di imposta, elevati a 516,46 euro per il solo 2020, come previsto dal decreto Agosto (Dl 104/2020). Se invece il limite viene superato, tale valore deve essere tassato per intero e il sostituto è tenuto ad effettuare le ritenute a partire dal primo periodo di paga in cui si è manifestato lo sforamento.

I buoni mobilità oggetto dell’interpello sono voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile. In quanto compensi in natura, possono essere spesi liberamente anche per tragitti diversi da quello casa-lavoro senza invalidarne il trattamento fiscale. Ai fini del computo del plafond di 516,46 euro, si ritiene si debba tener conto della data in cui il dipendente venga in possesso del voucher che può essere fino al 12 gennaio 2021, secondo il principio di cassa allargato, non avendo dunque rilevanza il momento di utilizzo.

Navette, car pooling e abbonamenti

Per seguire una via ecologica ci sono alternative completamente esenti da imposta e senza soglie. Così è per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, anche affidate a terzi, con partenza dall’abitazione o da un centro di raccolta e rivolte alla generalità o a categorie di dipendenti. Se il servizio di navetta mal si adatta, l’impresa può mettere a disposizione di tutti i lavoratori una piattaforma informatica per il servizio di car pooling aziendale, senza riflessi fiscali negativi.

In base alla lettera d-bis), comma 2, articolo 51 del Tuir, inoltre, neppure l’acquisto diretto o il rimborso a tutti i dipendenti, o a categorie omogenee, dell’abbonamento ai mezzi pubblici genera alcun reddito imponibile, a prescindere dal relativo costo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©