Cessione crediti edilizi, l’addebito di oneri finanziari è prestazione accessoria soggetta a Iva
L’agenzia delle Entrate con la circolare 23/E/2022 tratta il caso di un professionista che riconosce lo sconto in fattura; per analogia la stessa interpretazione si può applicare all’impresa edile
Entrambe le soluzioni sono percorribili. Al riguardo, si consideri che la fatturazione altro non è che l’operazione con cui si traspongono, su un documento avente rilevanza fiscale da compilarsi ai sensi dell’articolo 21 Dpr 633/1972, i riflessi tributari delle pattuizioni intercorse tra le parti, disciplinanti le operazioni economiche poste in essere, rilevanti ai fini dell’Iva. Da questo punto di vista può ipotizzarsi la duplice alternativa per cui, o le parti si sono accordate sin dall’inizio circa la rilevanza di oneri finanziari di carattere accessorio rispetto all’operazione principale (potendosi dire accessoria l’operazione che non persegue un fine a sé stante, ma che rappresenta un unicum con l’operazione principale essendovi strettamente connessa: cfr. risoluzione 230/E/2002): con conseguente necessità di evidenziare in fattura gli oneri accessori in questione, quali componenti della base imponibile dell’operazione principale “assorbiti” nel trattamento fiscale della stessa, e dunque con l’applicazione della medesima aliquota Iva (ai sensi dell’articolo 12 Dpr 633/1972); ovvero le parti hanno pattuito che gli oneri finanziari in discussione costituiscono l’oggetto di una prestazione autonoma rispetto a quella principale: da cui la configurabilità di un contratto di finanziamento a sé stante, da considerarsi esente Iva ai sensi dell’articolo 10 comma 1 n. 1) Dpr 633/1972. La valutazione se l’operazione in questione possa definirsi accessoria o autonoma deriva, evidentemente, dagli accordi contrattuali delle parti e dall’interpretazione della volontà che le stesse vi hanno manifestato: fermo il potere di sindacato del fisco, in sede di controllo. In tema, può essere utile rammentare che l’agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare 23/E/2022, che l’onere finanziario addebitato nelle fatture relative alle prestazioni agevolabili costituisce compenso o corrispettivo tipico dell’attività economica svolta dal soggetto emittente la fattura stessa: e per quanto il ragionamento sia stato espresso con riguardo al professionista che concede lo sconto in fattura per le sue prestazioni professionali, esso appare traslabile anche all’impresa edile che concede analogo sconto per l’esecuzione delle opere edili. La stessa circolare ha poi precisato che costituisce invece operazione finanziaria la successiva cessione del credito al cessionario: e tanto si segnala allo scopo di sottolineare come, da tali note rese su un profilo diverso ma vicino a quello in esame, plausibilmente agli occhi del Fisco è più “naturale” concepire l’addebito di oneri finanziari come prestazione accessoria strettamente connessa a quella principale, imponibile Iva come la prima, che non come operazione di finanziamento autonoma esente Iva.
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