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Cessione crediti edilizi, l’addebito di oneri finanziari è prestazione accessoria soggetta a Iva

L’agenzia delle Entrate con la circolare 23/E/2022 tratta il caso di un professionista che riconosce lo sconto in fattura; per analogia la stessa interpretazione si può applicare all’impresa edile

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di Silvio Rivetti

La domanda

Un’impresa di costruzioni ha realizzato un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale con salto di due classi sismiche e per questo usufruirà delle detrazione fiscale cosiddetta Sismabonus ex articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. L’edificio realizzato sarà diviso in singole unità immobiliari che l’impresa venderà ai clienti finali lapplicando lo sconto in fattura ex articolo 121 del D. 34/2020. Lo sconto in fattura applicato agli acquirenti delle unità immobiliari comporterà l’acquisizione in capo all’impresa di un credito di imposta pari alla detrazione spettante. Successivamente l’impresa cederà lo stesso credito a un istituto bancario che retrocederà e liquiderà all’impresa un importo corrispondente al credito ma decurtato di una commissione pari al 15% del valore del credito stesso. Vorrei sapere le possibili soluzioni che l’impresa ha per addebitare questo onere ai propri acquirenti che usufruiscono dello sconto in fattura (sisma bonus acquisti). Può, ad esempio, rilasciare al cliente una separata fattura per l’addebito di oneri finanziari esenti da Iva? O una fattura per l’addebito di oneri accessori soggetti ad Iva?
M. T. - Chieti

Entrambe le soluzioni sono percorribili. Al riguardo, si consideri che la fatturazione altro non è che l’operazione con cui si traspongono, su un documento avente rilevanza fiscale da compilarsi ai sensi dell’articolo 21 Dpr 633/1972, i riflessi tributari delle pattuizioni intercorse tra le parti, disciplinanti le operazioni economiche poste in essere, rilevanti ai fini dell’Iva. Da questo punto di vista può ipotizzarsi la duplice alternativa per cui, o le parti si sono accordate sin dall’inizio circa la rilevanza di oneri finanziari di carattere accessorio rispetto all’operazione principale (potendosi dire accessoria l’operazione che non persegue un fine a sé stante, ma che rappresenta un unicum con l’operazione principale essendovi strettamente connessa: cfr. risoluzione 230/E/2002): con conseguente necessità di evidenziare in fattura gli oneri accessori in questione, quali componenti della base imponibile dell’operazione principale “assorbiti” nel trattamento fiscale della stessa, e dunque con l’applicazione della medesima aliquota Iva (ai sensi dell’articolo 12 Dpr 633/1972); ovvero le parti hanno pattuito che gli oneri finanziari in discussione costituiscono l’oggetto di una prestazione autonoma rispetto a quella principale: da cui la configurabilità di un contratto di finanziamento a sé stante, da considerarsi esente Iva ai sensi dell’articolo 10 comma 1 n. 1) Dpr 633/1972. La valutazione se l’operazione in questione possa definirsi accessoria o autonoma deriva, evidentemente, dagli accordi contrattuali delle parti e dall’interpretazione della volontà che le stesse vi hanno manifestato: fermo il potere di sindacato del fisco, in sede di controllo. In tema, può essere utile rammentare che l’agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare 23/E/2022, che l’onere finanziario addebitato nelle fatture relative alle prestazioni agevolabili costituisce compenso o corrispettivo tipico dell’attività economica svolta dal soggetto emittente la fattura stessa: e per quanto il ragionamento sia stato espresso con riguardo al professionista che concede lo sconto in fattura per le sue prestazioni professionali, esso appare traslabile anche all’impresa edile che concede analogo sconto per l’esecuzione delle opere edili. La stessa circolare ha poi precisato che costituisce invece operazione finanziaria la successiva cessione del credito al cessionario: e tanto si segnala allo scopo di sottolineare come, da tali note rese su un profilo diverso ma vicino a quello in esame, plausibilmente agli occhi del Fisco è più “naturale” concepire l’addebito di oneri finanziari come prestazione accessoria strettamente connessa a quella principale, imponibile Iva come la prima, che non come operazione di finanziamento autonoma esente Iva.

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