L'esperto rispondeImposte

Cessione senza plusvalenza per l’immobile demolito e ricostruito posseduto da oltre 5 anni

Non c’è plusvalenza imponibile se il possesso del bene da parte del cedente abbia avuto una durata superiore a cinque anni o sia stato acquisito a titolo ereditario

La domanda

Una persona fisica ha operato, nel 2020, una demolizione e ricostruzione di un vecchio immobile su un terreno di proprietà. Nel 2021 effettuerà la cessione del fabbricato, comprensiva del terreno, maturando un differenziale (plusvalenza). Come dovrà conteggiare la plusvalenza? Potrà comprendere tra i costi da sottrarre al corrispettivo di futura cessione, tanto il valore di acquisto dell’area sottostante, quanto il costo di costruzione sostenuto nelle attività di demolizione e ricostruzione del nuovo fabbricato?
M. I. – Potenza

L’operazione di vendita da parte del privato di un fabbricato, ricostruito dopo la sua demolizione (l’intervento di ricostruzione dell’unità immobiliare, qualora rispetti i parametri volumetrici preesistenti, non fa perdere ad essa «l’originaria identità giuridica e catastale», salvo eventuali riclassificazioni di categoria; vedi circolare 11/E/2007, punto 3), si inquadra ordinariamente nella categoria dei redditi diversi disciplinata dall’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, in base al quale non sussiste il conseguimento di una plusvalenza imponibile ai fini Irpef qualora il possesso del bene da parte del cedente abbia avuto una durata superiore a cinque anni, oppure sia stato acquisito a titolo ereditario (lettera b).

In caso contrario, ossia se l’immobile oggetto di ricostruzione è stato acquistato da meno di cinque anni, la plusvalenza derivante dalla vendita sarà soggetta a prelievo Irpef e determinata dalla differenza fra il corrispettivo di vendita conseguito e tutti i costi inerenti (escluso quello dell’area,in quanto insito nel costo del fabbricato sulla quale insiste) unitamente a quelli necessari alla demolizione ed alla ricostruzione, debitamente documentati (articolo 68, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986). Sebbene il caso prospettato in questa sede riguardi un ordinario intervento di recupero verosimilmente di una sola unità immobiliare, è utile segnalare in via di principio che l’iniziativa attuata dal lettore è stata oggetto di interventi interpretativi da parte dell’amministrazione finanziaria (risoluzione 204/E/2002 e risposta ad interpello n. 426 del 24 ottobre 2019), nonché della giurisprudenza di legittimità in essi richiamata, concernenti la ricostruzione e vendita di un considerevole numero di unità immobiliari (abitazioni e box) con aumento di volumetria. Secondo i criteri enunciati nelle risoluzioni, in questo contesto operativo si configura in ambito fiscale un’attività d’impresa in base all’articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, posto che «la qualifica di imprenditore può determinarsi anche per un solo affare in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta. Essa, pertanto, deve essere attribuita anche a chi utilizzi e coordini soltanto un proprio capitale per fini produttivi, non essendo necessario che la funzione organizzativa dell’imprenditore abbia ad oggetto anche le altrui prestazioni lavorative, autonome o subordinate, o che i mezzi di cui ci si avvalga costituiscano un apparato strumentale fisicamente percepibile, in quanto quest’ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari».

Consulta L'Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©