Cessioni e-commerce escluse dal revese charge
Si ritiene che le cessioni di beni tramite e-commerce siano escluse dal reverse charge, previsto dalle lettere b) e c) dell’articolo 17, comma 6, del Dpr 633/72. Pertanto, l’acquirente non è tenuto ad entrare nel merito dell’attività (all’ingrosso o al dettaglio) svolta dal fornitore. Con la circolare 59/E/2010 (citata dalla circolare 21/E/2016) è stato precisato che il «reverse charge» si applica per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Nella successiva risoluzione 36/E/2011 l’agenzia delle Entrate ha chiarito che «il riferimento al commercio al dettaglio deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22 del Dpr 633 del 1972», concludendo che sono escluse dall’obbligo di «reverse charge» le cessioni dei beni in argomento effettuate da «commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante». La precisazione contenuta nella risoluzione 36/E/2011 si può applicare anche alle cessioni di beni tramite e-commerce, posto che queste operazioni sono sempre state assimilate alle vendite per corrispondenza, ai fini Iva.
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