Cessioni intraUe, la causa di invio guida la scelta del modello
Nei casi di conto deposito, conto visione o tentata vendita si usa l’intra 1-bis
Il trasferimento della merce in altro Stato membro Ue a titolo non traslativo della proprietà non va rilevato nel modello Intra-1sexies, che opera esclusivamente per le fattispecie di call off stock.
Il dubbio è lecito perché, al pari del regime di call off stock, esistono altri casi in cui si la movimentazione fisica da uno Stato Ue all’altro non è accompagnata da un contestuale passaggio della proprietà. Si pensi ai casi più comuni di merce in conto deposito, in conto visione o tentata vendita. Ebbene, in tali circostanze potrebbe ritenersi opportuno dare traccia sin da subito della cessione intra Ue anche solo potenziale; in realtà occorre distinguere a seconda della causa che è alla base dell’invio della merce.
Partiamo dell’ipotesi interessata dalle recenti modifiche normative: il call off stock, che si caratterizza per il fatto che fin da subito è individuato il potenziale acquirente della merce inviata.
Come ormai noto, il cedente italiano ha l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi non solo quando si verifica il passaggio di proprietà dei beni già trasportati/spediti nello Stato membro di destinazione, ma anche, prima dell’effetto traslativo, a seguito del trasferimento dei beni al destinatario Ue. Nello specifico, in riferimento al trasferimento fisico della merce dall’Italia verso un altro Paese Ue, previa annotazione nel registro ex articolo 50, comma 5-bis, del Dl 331/93, il cedente deve compilare l’Intra-1sexies; mentre, riguardo al momento in cui si realizza il passaggio di proprietà (prelievo della merce dal deposito ad opera del presunto acquirente o, comunque, decorrenza di 12 mesi dall’arrivo), il cedente presenta il modello Intra 1-bis per la cessione intraUe effettuata in regime di non imponibilità Iva.
La fattispecie del call off stock si distingue dall’altra ipotesi in cui il cedente resta non solo proprietario ma anche “depositario” della merce inviata in un altro Stato Ue. Trattasi di merce trasferita in “conto deposito”: il fornitore dovrà aprire una posizione Iva in loco, nei confronti della quale realizza una cessione intra Ue assimilata non imponibile Iva in Italia. L’operazione andrà comunicata in Italia nell’Intra-1bis e nello Stato di arrivo dei beni secondo le regole interne di tale Stato.
Quanto alle ipotesi di spedizione in conto visione o di tentata vendita, in quanto trattasi di cessioni i cui «effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna», si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna (articolo 39 del Dl 331/93).
L’operazione dovrà comunque essere riportata nei registri di cui all’articolo 50 del citato Dl 331, ma il modello Intra-1bis andrà presentato solo successivamente, ovvero al momento in cui, eventualmente, si realizza il passaggio di proprietà (o comunque allo scadere dell’anno).
In tal senso, già la circolare del ministero delle Finanze 13/1994, in riferimento alla tentata vendita, precisava che gli Intrastat vanno compilati «solo nel caso di cessione o acquisto dei beni e con riferimento al periodo di registrazione della relativa fattura».