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Chance ravvedimento per l’acconto Iva 2016 non versato

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di Rosanna Acierno

La domanda

Un contribuente che liquida l’Iva trimestralmente ha omesso il versamento dell’acconto Iva 2016 scadente il 28 dicembre 2016. Ha poi presentato la dichiarazione iva annuale nei termini (28 febbraio 2017) non comprendendo nel rigo Vl29 - poiché non versato - l’importo del suddetto acconto, in tal modo venendosi a generare un maggiore saldo Iva 2016. Alla luce di quanto anche indicato nella circolare 42/E/2017, si chiede se sia ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso e, in caso di risposta affermativa, se il codice da utilizzare sia comunque il 6035 (acconto Iva) o si debba utilizzare il 6099 (saldo Iva annuale).


Nel caso prospettato, occorrerà procedere con il ravvedimento operoso per sanare il ritardato versamento dell’acconto Iva e presentare una integrativa a favore per rideterminare l’effettivo saldo Iva dovuto. In particolare, il ritardato versamento dell’acconto Iva potrà essere oggetto di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/97, pagando l’acconto dovuto, la sanzione ridotta e gli interessi legali, e la sanzione del 30% ridotta in base alla tempestività del versamento.
Poiché l’acconto Iva relativo al 2016 doveva essere versato entro il 27.12.2016, la sanzione da corrispondere per effetto del ravvedimento operoso (oltre agli interessi legali, con maturazione giorno per giorno) sarà pari: - al 4,29% dell’imposta non versata (1/7 del 30%), se il ravvedimento avviene dal 28 marzo 2017 al 30 aprile 2018 (termine di presentazione del modello Iva 2018, da effettuarsi entro il 30 aprile 2018 sempre in ragione delle modifiche apportate dal Dl 193/2016 all’articolo 8 del Dpr 322/98); - al 5% (1/6 del 30%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene successivamente.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 6035 per l’acconto Iva, 8904 per la sanzione e 1991 per gli interessi legali.
Occorrerà poi, come innanzi precisato, provvedere alla presentazione di una nuova dichiarazione Iva a favore entro i termini per la decadenza del potere di accertamento (nel caso specifico, entro il 31 dicembre 2022) con l’indicazione del saldo effettivamente dovuto. Trattandosi peraltro di dichiarazione a favore non saranno dovute sanzioni.

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