L'esperto rispondeAdempimenti

Chi ha scelto l’Iva per cassa ha più tempo per la detrazione

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di Albino Leonardi

La domanda

«Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo». Così recita l’articolo 2 del Dl 50/2017. Ma come devono comportarsi i soggetti che applicano l’Iva per cassa, qualora il pagamento della fattura avvenga nell’anno successivo?
A.D. – Savona

Il regime Iva “per cassa” (cosiddetto cash accounting) è stato introdotto con l’articolo 32-bis del Dl 83/2012, convertito dalla legge 134/2012, in attuazione dell’articolo 167-bis della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010.
Tale regime consente la liquidazione dell’Iva al momento del pagamento dei corrispettivi; mentre il diritto di detraibilità dell’imposta relativa agli acquisti o dei servizi può avvenire al momento del pagamento dei corrispettivi. Il cash accounting è opzionale e - oltre al differimento di esigibilità dell’Iva al momento in cui viene effettivamente pagata la fattura emessa per la prestazione o la cessione di un bene - prevede anche che il diritto alla detrazione relativa agli acquisti effettuati possa avvenire al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile, secondo le regole ordinarie e alle condizioni esistenti in tale momento.
Nel caso del regime dell’Iva per cassa, la data ultima per l’esercizio del diritto alla detrazione coincide quindi con il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stato pagato il corrispettivo, o con il decorso di un anno dall’effettuazione dell’acquisto.
Ciò sta a significare, ad esempio, che se il soggetto, che ha aderito al regime agevolato, acquista un bene che gli è stato consegnato nel 2017, riceve la fattura il 18 gennaio 2018, e paga il corrispettivo il mese successivo, avrà comunque tempo per esercitare il diritto alla detrazione entro il 30 aprile 2019 (ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2018, nel quale è avvenuto il pagamento).
Lo stesso cessionario che acquisti un bene nel mese di maggio 2018, senza tuttavia procedere al pagamento nei dodici mesi successivi, per esercitare il diritto alla detrazione avrebbe comunque tempo fino al 30 aprile 2020, ovvero fino al termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2019, decorso un anno dall’effettuazione dell’acquisto.
Pur essendosi ridotti i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione, coloro che hanno adottato il regime dell’Iva per cassa possono beneficiare di una scadenza leggermente più ampia rispetto agli altri soggetti passivi. Tuttavia, anche con riferimento a tali soggetti, sussistono alcune problematiche di coordinamento fra le norme in tema di detrazione e di registrazione degli acquisti.

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