Commercialisti, esclusive legate all’Albo unico
Le società che si sono avvalse di collaboratori, non iscritti all’Albo dei commercialisti, per attività riservate alla categoria , devono comunque pagare per le prestazioni svolte, fino al 2008, data di nascita dell’Albo unico e non solo fino al 2005, anno in cui è stato istituito l’Ordine (Dlgs 139/2005) dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Fino ad allora non si poteva infatti ritenere che ci fosse un’esclusiva. Il chiarimento è fornito dalla Corte di cassazione con la sentenza 22459/del 9 settembre scorso, con la quale i giudici hanno respinto il ricorso di un ingegnere , titolare di una ditta individuale, che negava di essere in debito di circa 7mila euro con chi aveva svolto per lui una serie di adempimenti fiscali, perché l’incarico sarebbe stato nullo per esercizio abusivo della professione. A suo avviso le attività svolte, tra il 2005 e il 2007 erano appannaggio dei dottori commercialisti iscritti in un Albo nel quale il suo presunto creditore non figurava.
La Cassazione sottolinea il presupposto sbagliato dal quale era partita la difesa del ricorrente, e in parte riscontrabile anche nei giudici di appello. L’errore è quello di far risalire l’efficacia delle previsioni del Dlgs 139/2005 alla data della sua emanazione, senza considerare le specifiche disposizioni transitorie contenute nel testo legislativo. La norma all’articolo 58 prevede, infatti, che la soppressione dei preesistenti Ordini dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali sarebbe avvenuta in data 1° gennaio 2008. La corretta applicazione del principio espresso dalle Sezioni unite penali(11545/2012) sulla rilevanza dell’abuso per lo svolgimento di attività riservata in data successiva all’entrata in vigore della norma, impone dunque di considerare solo quella prestata dopo il 1° gennaio 2008, quando è stato appunto istituito l’Albo unico. Si deve infatti ritenere, precisa la Cassazione, che le prestazioni rese prima, anche se dopo l’emanazione del Dlgs, fossero ancora lecite, legittimando il diritto al corrispettivo.