Compensi ai medici in società non soggetti a riscossione accentrata
È la conclusione alla quale arriva l’interpello 136/2020 delle Entrate per le strutture sanitarie private
Le strutture sanitarie private non sono obbligate a comunicare i compensi riscossi riferibili ai singoli medici che operano attraverso una società tra professionisti (Stp). Questa la conclusione dell’agenzia delle Entrate in risposta all’interpello 136/2020 del 20 maggio con cui si precisa l’ambito di applicazione dell’obbligo di riscossione accentrata previsto dall’articolo 1, comma 38, della legge 296/2006
Le regole
Una disposizione ormai risalente contenuta nella legge 1815/1939, impediva ai professionisti di esercitare la propria attività in qualunque forma diversa da quella individuale, ma tale previsione è stata successivamente abrogata, ad opera dell’articolo 24 della legge 266/1997 aprendo a questa tipologia di aggregazione ormai diffusa.
Le strutture sanitarie private sono tenute, ai sensi della legge 296/2006, ad incassare, in nome e per conto del medico lavoratore autonomo i compensi ed a comunicarne l’ammontare complessivo all’agenzia delle Entrate, in via telematica. L’adempimento ha l’evidente intento di evitare sottrazione di imponibile nei confronti dell’erario mediante la centralizzazione degli incassi in capo alla struttura, che provvede poi a riversarli ai singoli medici.
Il problema
Il quesito posto nasce pertanto da una esigenza pratica: sapere se sussistano gli obblighi previsti dalla legge 296/2006 e, in caso affermativo, come debbano essere trasmessi i dati relativi ai compensi, se facendo riferimento al codice fiscale della Stp o a quello del singolo professionista, o pro quota, in base alla partecipazione agli utili.
La soluzione
L’agenzia delle Entrate accoglie la soluzione proposta dalla struttura sanitaria: richiamando un precedente interpello (n. 128 del 27 dicembre 2020), per il quale la forma giuridica di natura societaria prevale sul tipo di attività svolta e il reddito generato dalla Stp costituisce reddito di impresa.
L’Ufficio afferma che si debba prescindere, in questo caso, dalla natura professionale e dal fatto che sia comunque obbligatoria l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, per poter esercitare l’attività, ossia che prevalga la forma, rispetto alla sostanza. Ed in effetti, lo stesso provvedimento che disciplina le modalità di trasmissione dei compensi percepiti, specifica chiaramente che il rapporto intrattenuto con il paziente «dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Dpr 917 del 1986».
La detrazione delle spese
In chiusura l’Agenzia ritorna poi su un tema non strettamente correlato agli obblighi di cui alla legge 296/2006 riaffermando che, per garantire la possibilità ai pazienti di detrarre la spesa sanitaria sostenuta, come previsto dalla legge 160/2019, tutti i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente attraverso strumenti di pagamento tracciati.