L'esperto rispondeAdempimenti

Con il cambio di codice Ateco l’avvocato può «uscire» dagli Isa

Avvocato

immagine non disponibile

di Rosanna Acierno e Giorgio Confente

La domanda

Un avvocato, titolare di partita Iva, con codice Ateco 69.10.10, nel 2020 ottiene l’incarico di giudice al tribunale ordinario in una regione diversa dalla propria. Deve comunicare all’agenzia delle Entrate il nuovo codice Ateco 84.23.00? Entro quale termine deve farlo? Se i compensi di giudice superano quelli di avvocato, non si applicano i modelli Isa (indici sintetici di affidabilità), non essendo stati elaborati?

L’avvocato che ha ottenuto l’incarico di giudice deve comunicare il nuovo codice Ateco 84.23.00 (giustizia e attività giudiziarie) che comprende anche l’attività di emissione sentenze e interpretazione della legge, svolta da soggetti privati per conto del ministero della Giustizia. La comunicazione va fatta, con il modello AA9/12, entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività, in base all’articolo 35, comma 3, del decreto Iva, Dpr 633/1972.
Con riferimento, invece, alla eventuale applicabilità degli indici di affidabilità fiscale, si fa presente che gli Isa si applicano agli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale. I contribuenti esclusi dagli Isa non sono tenuti alla compilazione del relativo modello. Pertanto, nel caso di specie, fermo restando che per l’anno di imposta 2019, l’avvocato è comunque soggetto agli Isa, per l’anno di imposta 2020, invece, egli potrebbe non applicarli, sempre che l’attività di giudice sia prevalente rispetto a quella di avvocato e che, nel frattempo, non vengano elaborati ed approvati, entro il 31 dicembre 2020, appositi indici di affidabilità fiscale per l’attività di giudice.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©