Con il cambio di codice Ateco l’avvocato può «uscire» dagli Isa
Avvocato
L’avvocato che ha ottenuto l’incarico di giudice deve comunicare il nuovo codice Ateco 84.23.00 (giustizia e attività giudiziarie) che comprende anche l’attività di emissione sentenze e interpretazione della legge, svolta da soggetti privati per conto del ministero della Giustizia. La comunicazione va fatta, con il modello AA9/12, entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività, in base all’articolo 35, comma 3, del decreto Iva, Dpr 633/1972.
Con riferimento, invece, alla eventuale applicabilità degli indici di affidabilità fiscale, si fa presente che gli Isa si applicano agli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale. I contribuenti esclusi dagli Isa non sono tenuti alla compilazione del relativo modello. Pertanto, nel caso di specie, fermo restando che per l’anno di imposta 2019, l’avvocato è comunque soggetto agli Isa, per l’anno di imposta 2020, invece, egli potrebbe non applicarli, sempre che l’attività di giudice sia prevalente rispetto a quella di avvocato e che, nel frattempo, non vengano elaborati ed approvati, entro il 31 dicembre 2020, appositi indici di affidabilità fiscale per l’attività di giudice.
Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5