L'esperto rispondeImposte

Con codice Ateco 53.20 agevolazioni Zes e possibilità di ampliare l’attività al charter nautico

Il credito d’imposta sorto in relazione all’attività di charter nautico potrà essere utilizzato in compensazione con riferimento alle imposte e ai contributi riconducibili all’impresa nel suo complesso

di Barbara Marini

La domanda

Siamo un’azienda che opera nel settore logistico con codice ateco 53.20. Stiamo valutando la possibilità di ampliare la nostra attività inserendo anche il charter nautico con l’acquisizione di imbarcazioni a vela che già sappiamo essere un investimento per il quale è possibile ottenere il credito d’imposta per il Mezzogiorno secondo la normativa Zes. Dalle analisi fatte, risulterebbe non obbligatorio attivare una contabilità separata ai fini fiscali salvo che l’attività originaria non rientri tra quelle esplicitamente escluse dalle agevolazioni Zes. Ai fini della normativa sulle agevolazioni Zes, chi esercita attività con codice ateco 53.20. è considerato soggetto che svolge attività di trasporto oppure di supporto logistico? Qualora il codice 53.20 non fosse escluso dalle agevolazioni, conseguentemente verrebbe meno l’obbligo di contabilità separata nel caso in cui si avviasse una seconda attività (nel nostro caso charter nautico)? Il credito d’imposta ottenuto dall’investimento nautico, potrebbe essere utilizzato per compensare solo le tasse derivante da questa attività o per tutte le imposte (anche quelle derivanti dall’attività 53.20)?
A. M. - Bari

L’articolo 16 del Dl 19 settembre 2023 n. 124 ha istituito per il 2024 un credito d’imposta per gli investimenti nella cosiddetta "Zes unica" per il Mezzogiorno, credito che per molti aspetti ricalca il “Bonus Sud” (articolo 1, commi 98-108 della legge 208/2015). Si richiamano quindi di seguito le regole di prassi proprie del Bonus Sud, che, si ritengono valide anche per il nuovo credito “Zes Unica”, in assenza di eventuali e future disposizioni contrarie specifiche per il nuovo credito. In tema ...