Imposte

Con le fusioni societarie vengono trasferiti agevolazioni e obblighi

In caso di scissione, la variazione diminuitiva Ace si suddivide in proporzione al patrimonio netto contabile attribuito

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di Paolo Meneghetti

La SuperAce, come del resto l’Ace ordinaria, è un’agevolazione che certamente è trasmissibile al soggetto avente causa di un’operazione straordinaria. Una conferma, sul piano della prassi, si può rinvenire in via analogica guardando la Dual Income Tax (agevolazione che è del tutto simile all’Ace per quanto riguarda il rapporto con le operazioni straordinarie). Con la circolare 76 del 6 marzo 1998, paragrafo 15, l’agenzia delle Entrate aveva infatti chiaramente affermato che: «Per quanto concerne l’ipotesi di fusione, si ritiene che la società risultante dalla fusione o quella incorporante possa, a partire dalla data in cui ha effetto la fusione, determinare l’incremento del proprio capitale investito, assumendo anche la variazione in aumento del capitale investito delle società fuse o incorporate».
Questa tesi è stata peraltro recentemente ribadita dall’interpello della Dre Lombardia 904/2663/2020. E le affermazioni non possono che essere applicate anche alla SuperAce, ma con due precisazioni:
1.
il vincolo di indistribuibilità delle riserve negli anni 2022 e 2023 sarà logicamente trasferito alla società dante causa dell’operazione straordinaria;
2.
in caso di scissione, il criterio con cui attribuire la variazione diminuitiva Ace (incrementata per effetto della SuperAce) sarà quello ordinario di cui all’articolo 173, comma 4, del Tuir, cioè il criterio della suddivisione in proporzione al patrimonio netto contabile attribuito per effetto dell’operazione straordinaria.

La trasformazione societaria progressivaPiù complesso è lo scenario che si presenta nel caso di trasformazione societaria progressiva. Poiché per le società di persone l’aumento di capitale proprio formato dall’utile di esercizio non si manifesta al momento dell’allocazione a riserva, ma in quello della maturazione, l’incremento di capitale proprio del 2021, rilevante ai fini SuperAce, è l’utile maturato nel 2021. Poniamo di poter dire che in caso di trasformazione progressiva, con effetto ad esempio il 31 ottobre 2021, l’utile rilevante ai fini SuperAce sia proprio quello maturato al 31 ottobre (anche se su questa data si potrebbe opinare, poiché la data di effetto della trasformazione individua il periodo d’imposta ai soli fini fiscali, ma non spezza l’esercizio): poi come erediterà tale agevolazione la società di capitali trasformata? Sul punto, va ricordato che nella citata circolare 76 l’Agenzia ha affermato che «la variazione in aumento del capitale investito, nei periodi d’imposta successivi alla trasformazione stessa, rileverà secondo le regole disposte da decreto legislativo in esame con riferimento al nuovo tipo di società anche per la variazione in aumento del capitale investito formatesi prima della trasformazione stessa». Ma, per la società di capitali trasformata, nel 2021 non vi è stata alcuna effettiva destinazione a riserva: il che porterebbe all’assurda conclusione che non c’è un incremento rilevante ai fini SuperAce. Individuare una soluzione non è semplice, atteso lo sfasamento temporale ai fini Ace e SuperAce che vi è tra società di persone e società di capitali, quanto a incremento di capitale proprio. Il tema va quindi risolto, se non in via normativa, almeno con un intervento ufficiale delle Entrate.

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