Con l’integrativa si possono recuperare fino al 2014 le rate non detratte per errore
La risposta è affermativa. Nell’ipotesi di omesse detrazioni in dichiarazione dei redditi delle rate di detrazione (a partire dalla dichiarazione dei redditi 2014, per l’anno 2013, e sino a quella del 2018, per l’anno 2017, per 5 rate) le restanti 5 rate possono essere detratte a partire dalla dichiarazione dei redditi 2019, per l’anno 2018 (indicando che si tratta della sesta rata) sino alla decima per gli anni successivi. È anche possibile “recuperare” buona parte delle detrazioni degli anni precedenti, presentando dichiarazioni integrative dei redditi “a favore”.
La dichiarazione integrativa, sia a favore, sia a sfavore del contribuente, può essere presentata entro i termini per l’accertamento. Così come il Fisco può emettere accertamenti o rettifiche entro il termine per l’accertamento, anche i contribuenti possono integrare le dichiarazioni (a favore o a sfavore) entro lo stesso termine.
L’articolo 5, «dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento», del decreto legge 193/2016, dispone che, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la riduzione delle stesse a seguito di ravvedimento, le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, con successiva dichiarazione da presentare entro i termini stabiliti per l’accertamento.
Per le imposte sui redditi, Iva e Irap, fino al periodo d’imposta relativo al 2015, è stabilito che gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione. Per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Per la rata non detratta nel modello Redditi 2018, per l’anno 2017, è possibile la presentazione della dichiarazione integrativa di favore (evidenziando un maggior credito rispetto a quello evidenziato nella dichiarazione originaria, e quindi a favore del contribuente). Infatti, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e gli eventuali maggiori crediti risultanti dalla dichiarazione integrativa possono essere utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso. Allo stesso modo, è possibile recuperare le detrazioni delle precedenti rate, con l’esclusione della dichiarazione dei redditi presentata nel 2014, per l’anno 2013, annualità non più accertabile (il termine è scaduto il 31 dicembre 2018) e, quindi, non più integrabile.
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