L'esperto rispondeAdempimenti

Con l’integrativa si possono recuperare fino al 2014 le rate non detratte per errore

di Marco Zandonà

La domanda

Nel 2013 sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione condominiali per i quali l’amministratore ha rilasciato la certificazione ai fini della detrazione del 50% suddivisa in 10 anni. Per dimenticanza, non ho inserito questa detrazione nella mia dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2013, né nelle successive.
Chiedo se posso inserire da quest’anno le rate rimanenti.
P. G. - Milano

La risposta è affermativa. Nell’ipotesi di omesse detrazioni in dichiarazione dei redditi delle rate di detrazione (a partire dalla dichiarazione dei redditi 2014, per l’anno 2013, e sino a quella del 2018, per l’anno 2017, per 5 rate) le restanti 5 rate possono essere detratte a partire dalla dichiarazione dei redditi 2019, per l’anno 2018 (indicando che si tratta della sesta rata) sino alla decima per gli anni successivi. È anche possibile “recuperare” buona parte delle detrazioni degli anni precedenti, presentando dichiarazioni integrative dei redditi “a favore”.
La dichiarazione integrativa, sia a favore, sia a sfavore del contribuente, può essere presentata entro i termini per l’accertamento. Così come il Fisco può emettere accertamenti o rettifiche entro il termine per l’accertamento, anche i contribuenti possono integrare le dichiarazioni (a favore o a sfavore) entro lo stesso termine.
L’articolo 5, «dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento», del decreto legge 193/2016, dispone che, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la riduzione delle stesse a seguito di ravvedimento, le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, con successiva dichiarazione da presentare entro i termini stabiliti per l’accertamento.
Per le imposte sui redditi, Iva e Irap, fino al periodo d’imposta relativo al 2015, è stabilito che gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione. Per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Per la rata non detratta nel modello Redditi 2018, per l’anno 2017, è possibile la presentazione della dichiarazione integrativa di favore (evidenziando un maggior credito rispetto a quello evidenziato nella dichiarazione originaria, e quindi a favore del contribuente). Infatti, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e gli eventuali maggiori crediti risultanti dalla dichiarazione integrativa possono essere utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso. Allo stesso modo, è possibile recuperare le detrazioni delle precedenti rate, con l’esclusione della dichiarazione dei redditi presentata nel 2014, per l’anno 2013, annualità non più accertabile (il termine è scaduto il 31 dicembre 2018) e, quindi, non più integrabile.

Invia un quesito all’Esperto risponde

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©