Imposte

Con l’uscita dai forfettari in corso d’anno ritenute non retroattive

Nella flat tax incrementale sgravio del 5% sul reddito più alto tra il 2020 e 2022

di Alessandra Caputo

La decurtazione del 5% da applicare per la determinazione della base imponibile assoggettata alla flat tax incrementale si calcola sul più elevato reddito conseguito nel triennio 2020-2022. Nessuna applicazione retroattiva per le ritenute nel caso di fuoriuscita in corso d’anno dal regime forfettario. Sono questi due dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate durante un incontro con la stampa specializzata.

Il primo chiarimento ha ad oggetto la nuova tassa piatta incrementale introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022). I commi da 55 a 57 disciplinano questo nuovo regime prevedendo, per il solo anno 2023, un criterio di tassazione alternativo all’applicazione degli scaglioni Irpef per una parte del reddito delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni, diverse dai contribuenti forfettari. Questi contribuenti, infatti, applicano una imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile (di ammontare massimo fino a 40mila euro) pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% «di quest’ultimo ammontare». Tale ultima locuzione aveva suscitato qualche dubbio; dalla lettura, infatti, non sembrava chiaro se l’espressione dovesse essere riferita al maggiore dei redditi del triennio o alla differenza tra il reddito 2023 e il maggiore dei redditi del triennio. Dalla lettura della relazione illustrativa alla legge di Bilancio tale seconda interpretazione sembrava, tuttavia, quella più corretta. La conferma, in tal senso, è arrivata con la risposta in cui l’Agenzia chiarisce che l’espressione «quest’ultimo ammontare» contenuta nel testo di legge in riferimento alla decurtazione del 5% deve essere intesa nel senso di calcolare la stessa sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022 e che tale importo deve essere sottratto dalla base imponibile determinata come differenza tra il reddito 2023 e il più elevato del triennio 2020-2022.

Tra le risposte fornite dall’Agenzia anche un chiarimento per i contribuenti che adottano il regime forfettario disciplinato dalla legge 190/2014. Si ricorda che la legge di Bilancio ha introdotto due significative novità su questo regime. La prima consiste nell’innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi/compensi da non superare per accedere. La seconda nella previsione della fuoriuscita immediata, in corso d’anno, per quei contribuenti che superano la soglia di 100mila euro di ricavi/compensi percepiti. Nel caso di fuoriuscita in corso d’anno, sempre nell’incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia ha precisato che non devono essere applicate ritenute retroattivamente in quanto le stesse sono applicabili al momento della corresponsione a norma dell’articolo 25 del Dpr 600/1073. Per la stessa ragione, per le «operazioni passive», il professionista non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituto d’imposta.

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