L'esperto rispondeContabilità

Concordato preventivo, il debitore conserva l’ordinaria amministrazione dei beni

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di Albino Leonardi

La domanda

A seguito della procedura di concordato preventivo di una società, si chiede se il potere di amministrazione e quello di rappresentanza ( conclusione di contratti, incarico alla trasmissione di modelli fiscali eccetera) permangano in capo all'organo amministrativo (cda/amministratore unico) o ricadano esclusivamente in capo al commissario giudiziale.

L’accettazione della domanda di concordato preventivo, formulata ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto 267 del 16 marzo 1942 (legge fallimentare) determina un sostanziale mutamento negli assetti di governo dell’ente ammesso alla procedura. In estrema sintesi, ciò si configura già nel decreto di ammissione, che contiene la delega ad un giudice, la procedura (articolo 163, comma 2, numero 1 a, legge fallimentare), la convocazione dei creditori (articolo 163, comma 2, numero 2, legge fallimentare), la nomina del commissario giudiziale (articolo 163, comma 2, numero 3, legge fallimentare) e la fissazione del termine per il deposito di una somma pari al 50% delle spese che si presumono per l’intera procedura (articolo 163, comma 2, numero 4, legge fallimentare).
Il commissario giudiziale è un organo tecnico di vigilanza sulla procedura, e in particolare sul rispetto di quanto previsto nel piano di concordato predisposto dal debitore ammesso alla procedura stessa. Durante la procedura, infatti, il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa per l’ordinaria amministrazione, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, non autorizzati in forma scritta dal giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Il tribunale, in ogni caso, può stabilire un limite al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione (articolo 167, legge fallimentare).

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