Imposte

Conferimenti neutrali nei passaggi generazionali

Il requisito del controllo va misurato in capo alla società conferitaria. Operazioni propedeutiche mai elusive in caso di minoranza qualificata

di Alessandro Germani

Le operazioni di conferimento sono spesso propedeutiche a riorganizzazioni di vario tipo (si veda anche l’articolo «Niente abuso del diritto per il conferimento che prepara la scissione»). A livello familiare le persone fisiche possono costituire, mediante conferimento, una holding che detenga le partecipazioni nelle società operative, per prepararsi al passaggio generazionale. Al tempo stesso, il conferimento in una holding da parte dei soci originari e di qualche interlocutore finanziario (come un fondo di private equity), può consentire alla holding di raccogliere l’equity che, assieme al debito fornito da banche e da fondi specializzati, consente di acquisire mediante la leva finanziaria una società target funzionale al disegno industriale/finanziario dei soci. In queste circostanze il conferimento, operato mediante lo schema degli scambi previsti dall’articolo 177 del Tuir, consente, in determinate condizioni, di ottenere la neutralità fiscale dell’operazione.

Distinguiamo i conferimenti di controllio da quelli di minoranza qualificata, ricordando quale denominatore comune la circostanza per cui la neutralità è consentita anche nel caso di conferenti persone fisiche (cioè i soci dell’operativa).

Conferimenti di controllo

L’elemento preponderante dei conferimenti di controllo (articolo 177, comma 2, Tuir) è insito nel fatto che la conferitaria acquisisce il controllo di diritto della società scambiata (articolo 2359, comma 1, numero 1, Codice civile). Residualmente, poi, la neutralità è prevista se la conferitaria incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo nella società scambiata.

Tra le tante tematiche qui se ne pongono spesso due degne di attenzione. La prima consiste nel definire in quale situazione si abbia l’acquisto del controllo. Non c'è dubbio, infatti, che se tre soci persone fisiche conferiscono partecipazioni del 20% ciascuno, la conferitaria ricevendo il 60% della scambiata integra le condizioni previste dalla legge. Ma alla stessa conclusione si dovrebbe giungere in presenza di un soggetto che da solo conferisce il 60% con gli altri due soci che conferiscono il 20% cadauno. Ritenere, infatti, che il conferimento possa essere realizzativo per i soci di minoranza non sembra corretto in considerazione del fatto che la norma guarda al controllo in capo alla conferitaria. È questa, dunque, che in un’operazione del genere viene di fatto a ricevere il 100% dell’operativa, acquisendone il controllo. Fotografata quindi la condizione sulla conferitaria, va da sé che la neutralità dovrebbe essere garantita a tutti i conferenti.

La seconda tematica riguarda la tecnica contabile di questa operazione e le sue implicazioni a livello fiscale. La neutralità è garantita solo se la conferitaria iscrive nel proprio attivo le partecipazioni conferite, in contropartita poi del proprio patrimonio netto (dosando fra equity e riserve sovrapprezzo), ma mantenendo lo stesso valore fiscale riconosciuto in capo ai soci conferenti. Se ci si discosta, infatti, mediante un valore superiore, ciò implica il venir meno della neutralità e dunque l’insorgere della tassazione. Data, comunque, una certa situazione partecipativa target, è lecito dosare capitale e sovrapprezzo fra tutti i soci conferenti per raggiungere il risultato societariamente voluto (risoluzione 38/E/12).

Minoranza qualificata

Il campo di applicazione dei conferimenti di minoranza qualificata (articolo 77, comma 2-bis, Tuir) è quello del socio persona fisica che conferisce la sua partecipazione in una holding integralmente sua. La norma garantisce la neutralità ove ricorrano congiuntamente le due condizioni per cui la partecipazione è qualificata (percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni) e la holding è unipersonale. Quindi spazio alla holding del solo socio, ma non a quella congiuntamente detenuta da moglie e marito o da padre e figli. Nel caso di partecipazioni in holding la qualificazione va verificata anche a valle, applicando la demoltiplicazione della catena partecipativa. Ma sono assolutamente legittime le operazioni poste in essere per precostituirsi tali condizioni (interpello 429/20).

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