Contabilità semplificata, non deducibili i canoni di locazione non pagati
Gli oneri riconducibili ai canoni di locazione non rientrano nelle deroghe al principio di cassa
Nel regime di contabilità semplificata, l’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973 consente al contribuente l’esercizio dell’opzione del registrato (con vincolo per tre anni). Tale opzione prevede la tenuta dei registri Iva senza operare annotazioni concernenti incassi e pagamenti, con l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione rilevanti ai fini Iva.
Tale opzione parte dal presupposto che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è stato effettuato il pagamento o l’incasso. Inoltre, nell’ambito del regime contabile semplificato, occorre tenere conto dei criteri di imputazione temporale delle operazioni in quanto, nonostante si applichi principalmente il principio di cassa - come stabilito dall’articolo 66, comma 1, del Tuir (Dpr 917/1986) – per talune categorie di costi e ricavi si fa ricorso al principio di competenza, operando così di fatto uno “sdoppiamento” nei criteri considerati. Poichè gli oneri riconducibili ai canoni di locazione non rientrano nelle deroghe al principio di cassa, nella fattispecie in esame, i canoni non risultano deducibili, non essendovi stata la relativa movimentazione finanziaria.
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