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Contabilità semplificata, nel reddito vanno incluse le plusvalenze calcolate per competenza

Il reddito d’impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e dei proventi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso

di Gianluca Dan

La domanda

Una società immobiliare in contabilità semplificata nel corso del 2021 vende alcuni immobili. Su tali immobili ha dovuto procedere prima del rogito, avvenuto nel 2021, ad una sanatoria oltre a lavori di ristruttuazione in accordo con l’acquirente; alcune prestazioni di professionisti sono state fatturate nel 2022. La società è in contabilità semplificata con opzione per la tenuta dei soli registri Iva, con presunzione incasso/pagamento alla data di registrazione. I costi sostenuti, fatturati e registrati dalla società nel 2022, possano essere considerati nel 2021 ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza?
S.V. – Torino

A norma dell’articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate a norma dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101. Pertanto, il reddito è aumentato anche delle plusvalenze che vanno calcolate per competenza (si veda il punto 3.2.1 della circolare 11/E/2017) avendo riferimento all’articolo 86 a mente del quale «la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato». Da tale lettura, in mancanza di diverse prese di posizione dell’amministrazione finanziaria, si può argomentare che anche nel caso del lettore la plusvalenza vada determinata tenendo conto delle spese registrate nell’anno successivo.

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