Contratti pubblici, imposta di bollo solo telematica da luglio
Provvedimento e risoluzione delle Entrate: non saranno utilizzabili i contrassegni telematici rilasciati dagli intermediari convenzionati
L’imposta di bollo relativa alla stipulazione dei contratti pubblici per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, in base alle regole del nuovo codice dei contratti pubblici, verrà versata dall’appaltatore con modalità esclusivamente telematiche utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide). Lo prevede il provvedimento delle Entrate n. 240013 pubblicato il 28 giugno 2023 in relazione e attuazione di quanto stabilito dall’articolo 3 dell’allegato I.4 del Dlgs 36/2023 e la risoluzione n. 37/E, anch’essa del 28 giugno, fissa i codici tributo per l’assolvimento dell’imposta. Viene così confermata l’esclusione della possibilità di utilizzare i contrassegni telematici rilasciati dagli intermediari convenzionati e parte così il percorso di piena digitalizzazione del procurement, con l’obiettivo dichiarato di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.
Lo strumento individuato potrebbe non essere l’unico. Infatti ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici potranno essere stabilite con successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici della piattaforma pagoPA che comunque garantisce la digitalizzazione dei procedimenti. Tuttavia questo metodo alternativo non può essere utilizzato e si dovranno attendere nuove indicazioni specifiche. Allo stato attuale il modello F24 Elide da utilizzare per il versamento, deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti (stazione appaltante e appaltatore) e del Codice identificativo di gara (Cig) per assicurare la tracciabilità e la riconducibilità effettiva a ciascun procedimento di gara da cui deriva la stipula del contratto. Se manca il Cig, perché evidentemente il procedimento da cui deriva il contratto soggetto a bollo in questione non lo prevede, dovrà essere inserito nel modello di pagamento un altro identificativo univoco del contratto che giunge alla conclusione di quella procedura.
La risoluzione 37/E prevede che l’imposta venga versata con il codice «1573» denominato «Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36» e fornisce specifiche istruzioni per la compilazione del modello F24 Elide. In particolare, in sede di compilazione del modello nella sezione «Contribuente» è richiesta l’indicazione del codice fiscale e dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento, cioè dell’operatore economico (appaltatore), e nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare», dovrà essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al nuovo codice identificativo «40» che consente la corretta identificazione, direttamente nel modello, del soggetto controparte del contratto. Nel campo «anno di riferimento» dovrà essere indicato l’anno di stipula del contratto, mentre nei campi «codice ufficio» e «codice atto», non è richiesto nessun valore.
La risoluzione fornisce anche i codici tributo per il versamento delle sanzioni e degli interessi, rispettivamente codici 1574 e 1575. Questi potranno essere utilizzati dall’appaltatore obbligato al pagamento dell’imposta per i casi di ravvedimento delle omissioni di versamento, cioè quando il versamento dell’imposta di bollo sia avvenuto in data successiva alla stipula del contratto a cui corrisponde il momento dell’insorgenza dell’obbligazione erariale.