Imposte

Contributo a Fondo perduto, domande con controlli preventivi

La gestione delle pratiche è automatizzata e centralizzata. In presenza di dati incoerenti o mancanti l’istanza resta sospesa

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di Giorgio Gavelli e Lorenzo Pegorin

Sulle istanze per il contributo a fondo perduto del decreto sostegni (articolo 1, Dl 41/2021) i controlli delle Entrate, oltre che ex post sono anche preventivi.

Nel gestire le domande, infatti, si vaglia in modo automatico la congruità o la rispondenza dei dati esposti con quelli risultanti all’Anagrafe tributaria. Può capitare, dunque, che alcune domande, seppure in numero limitato, possano rimanere sospese: di per sé non si tratta di una bocciatura definitiva, come in caso di scarto.

Il messaggio più frequente in caso di sospensione è «Istanza sospesa per incoerenza fatturato-corrispettivi 2019 - 2020» (si veda l’articolo di NT+ Fisco del 23 aprile).

La sospensione sembra spesso sia legata all'assenza delle comunicazioni di liquidazioni periodiche Iva (ed eventualmente anche della relativa dichiarazione Iva) perché nel frattempo il contribuente è diventato forfettario e non ha ancora presentato la dichiarazione per comunicare l’opzione.

Ci possono essere anche incongruenze con i dati dichiarati sulle dichiarazioni dei redditi 2020 per il 2019 e, ancora, con i dati acquisiti dall'agenzia delle Entrate mediante i processi di trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici.

La gestione delle domande relative al fondo perduto del Dl 41/2021 è stata centralizzata e automatizzata, per consentire una lavorazione molto rapida delle pratiche. Il sistema è stato ”tarato” per cercare di risolvere quanto più possibile in modo automatico eventuali incongruenze.

Tuttavia, il problema si pone per quelle istanze con errori che non sono correggibili dal sistema, ma sarebbero modificabili con l’interlocuzione con il contribuente o con il suo intermediario. Il perdurare della situazione di stallo in alcuni casi non fa stare tranquilli, anche se la domanda è stata presentata nei termini.

C'è quindi da augurarsi che si faccia presto. La procedura costringe il contribuente a un monitoraggio per verificare l'evolversi della situazione in un senso (positivo–accoglimento dell'istanza) o nell'altro (scarto dell'istanza). Essa è impegnativa anche per l'intermediario, che gestendo un numero considerevole di pratiche si trova in alcuni casi a dover verificare più posizioni contemporaneamente, con il rischio che qualcosa possa sfuggire.

Servirebbe, a nostro avviso, in tutte queste ipotesi di sospensione, una collaborazione immediata per sbloccare le istanze, simile a quella già prevista per le compensazioni con i modelli F24 (articolo 37, comma 49-ter, del Dl 223/2006).

In caso contrario, con lo scarto al contribuente non resterebbe che percorrere la strada della domanda di autotutela agli uffici dell’Agenzia, con un allungamento dei tempi. Con l’autotutela la pratica passa all’ufficio delle Entrate competentein base al domicilio fiscale del contribuente.

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