L'esperto rispondeImposte

Controversa la deducibilità dei contributi del lavoratore all’estero con regime di tassazione convenzionale

Contributi previdenziali

money

di Gianluca Dan

La domanda

Un lavoratore dipendente di una società italiana inviato in distacco a lungo termine all’estero, ha diritto alla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali, versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, dal reddito convenzionale determinato sulla base delle tabelle ministeriali di cui al decreto legge 317/1987?
M. A. – Torino

La deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dallo stesso lavoratore che usufruisce del regime di tassazione convenzionale stabilito dal comma 8-bis dell’articolo 51 del Tuir è controversa. La tassazione su base convenzionale porterebbe ad escludere la deducibilità dei contributi e l’agenzia delle Entrate non si è mai espressa esplicitamente. Si segnala l’interrogazione parlamentare del 1° febbraio 2001, n. 7-01021, che fa presente che «ad avviso della competente agenzia delle Entrate, un’interpretazione strettamente letterale del suindicato comma 8-bis, porterebbe ad escludere che il sostituto possa decurtare la retribuzione convenzionale dei contributi previdenziali, al fine di determinare la base su cui operare le ritenute. Tuttavia, in considerazione della circostanza che il lavoratore potrebbe comunque fruire, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, della deduzione dal reddito complessivo (prevista dall'articolo 10, comma 1 lettera e), del Tuir) dei contributi previdenziali ed assistenziali, la predetta Agenzia ritiene possibile consentire, in via interpretativa, che l’ammontare dei contributi dovuti dal lavoratore possa essere considerato dal sostituto in diminuzione della retribuzione convenzionale all’atto dell’effettuazione delle ritenute periodiche».

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©