Cooperative compliance, direzioni regionali coinvolte nei controlli
Con la platea più ampia l’agenzia delle Entrate riscrive l’assetto per il triennio 2022-2024
Il regime di adempimento collaborativo che è stato esteso di recente ai contribuenti con volume d’affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro registra un meccanismo di collaborazione fra l’ufficio centrale e le direzioni regionali grandi contribuenti per lo sviluppo di questo istituto, destinato a riguardare una platea sempre più vasta di soggetti. È quanto previsto dal provvedimento 74913/2022 delle Entrate.
Ricordiamo che il Dlgs 128/2015 ha introdotto nell’ordinamento il regime dell’adempimento collaborativo che prevede una cooperazione rafforzata fra l’amministrazione e quei contribuenti che sono dotati di un sistema per la rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Ciò è informato ad una logica di confronto e cooperazione sviluppata ex ante, che mira ad analizzare preventivamente le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Inizialmente la platea interessata era formata dalle società con ricavi o volume d’affari non inferiore a dieci miliardi di euro e a coloro che avevano aderito al progetto pilota iniziale.
Il decreto del ministero dell’Economia del 31 gennaio 2022 ha abbassato la soglia, per il triennio 2022-2024, anche ai soggetti che superano il miliardo di euro di ricavi e volume d’affari.
Alla luce di ciò, e in vista di una progressiva estensione e diffusione dell’istituto, si è reso necessario adeguare la struttura organizzativa delle Entrate, affiancando all’ufficio Adempimento collaborativo le strutture di quelle direzioni regionali che sono dotate degli uffici Grandi contribuenti.
In sostanza a fronte di un indirizzo univoco dettato dall’ufficio Adempimento collaborativo, le direzioni regionali in questione lo supporteranno fattivamente nel processo di risk analysis, secondo una logica di estensione sempre maggiore dell’istituto.
Pertanto le competenze per i controlli relativi agli anni 2022, 2023 e 2024 sono attribuite in via esclusiva all’ufficio Adempimento collaborativo. Nell’ambito dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del Dpr 600/73 e 51, comma 2 e 52 del Dpr 633/72 ai fini del controllo sostanziale dei contribuenti ammessi al regime l’Ufficio si avvarrà delle competenze degli uffici Grandi contribuenti delle Direzioni regionali delle Entrate di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.
A tal fine gli uffici Grandi contribuenti svolgono le analisi del profilo di rischio dell’impresa ex articolo 27, comma 11, del Dl 185/08 ed eseguono i controlli sulle dichiarazioni sotto la supervisione dell’ufficio Adempimento collaborativo. Quest’ultimo, a sua volta:
definisce, mediante direttive, gli indirizzi operativi delle strutture regionali per le attività di risk-analysis dei contribuenti ammessi al regime, monitora le attività e ne verifica i relativi esiti;
definisce, mediante direttive, gli indirizzi operativi alle strutture regionali per l’esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti ammessi al regime, monitora le attività e ne verifica i relativi esiti.
L’agenzia delle Entrate non reitera i controlli già effettuati nell’ambito delle fattispecie oggetto di interlocuzione costante e preventiva, comprese le posizioni rinviate e sospese di cui al provvedimento del 26 maggio 2017, fatti salvi mutamenti o rappresentazioni non veritiere o complete.
Le modalità di applicazione del regime in base ai capi I, II e III del provvedimento sono estese agli anni 2022, 2023 e 2024.