Cooperative, la ritenuta sui ristorni scende al 12,5%
Il Ddl di Bilancio prevede anche la facoltà di applicare in anticipo l’imposta all’aumento della quota sociale
Riduzione della ritenuta alla fonte dal 26% al 12,5% sui ristorni portati a capitale con facoltà di applicare in anticipo l’imposta in sede di aumento della quota sociale. Lo prevede l’articolo 9 del Ddl di bilancio 2021 ora all’esame della Camera.
L’ambito normativo è contenuto nell’articolo 6, comma 2, del Dl 63/2002, convertito nella legge 112 dello stesso anno; tale norma stabilisce che i ristorni, sia quelli corrisposti dai soci lavoratori che a tutti gli altri soci, destinati ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme se imponibili, al momento della loro attribuzione ai soci sono soggette a ritenuta alla fonte in base alla legge 216/74, attualmente nella misura del 26%. In sostanza il ristorno maturato dal socio e conosciuto in sede di approvazione del bilancio della cooperativa, può essere destinato ad incremento delle quote sociali. In tal caso quando il socio recede oppure quando la cooperativa verrà sciolta, tale somma sarà tassata in capo al socio come reddito di capitale e quindi attualmente con la aliquota del 26 per cento.
La norma contenuta nel Ddl di Bilancio dispone da un lato la riduzione dell’aliquota dell’ imposta sostitutiva al 12,5% ed inoltre prevede la facoltà di applicare immediatamente la ritenuta al momento della scelta di capitalizzare il ristorno che generalmente avviene in sede di assemblea che approva il bilancio della coop. La nuova norma prevede specificamente che la scelta di applicare la ritenuta anticipatamente avvenga proprio in sede assembleare. La scelta di applicare anticipatamente la ritenuta non è conveniente, ma libera il socio da futuri adempimenti quando gli verrà restituito il capitale. La ritenuta alla fonte del 12,5% è esclusa per gli imprenditori individuali e naturalmente per le imprese societarie, cosicché di fatto questa agevolazione si applica soltanto per le cooperative di lavoro o tra professionisti. È esclusa altresì per i soci con partecipazione qualificata (diritto di voto superiore al 20%) situazione inverosimile nelle cooperative se non in quelle piccole da tre a cinque soci.
Si ricorda che i ristorni che vengono portati in aumento del capitale non concorrono a formare il reddito del socio ma rimangono deducibili per la cooperativa. La applicazione della ritenuta alla fonte in caso di capitalizzazione dei ristorni si applica soltanto quando tali somme siano imponibili per i soci come avviene nelle cooperative di lavoro oppure nelle cooperative che operano con le imprese. Invece le coop di consumo e quelle agricole per i soci che rientrano nel reddito agrario, non devono applicare la ritenuta ancorché i ristorni vengano capitalizzati.
Il tema dei ristorni è stato approfondito dall’agenzia delle Entrate con la circolare 35/E/2008. I ristorni costituiscono il principale strumento per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dal rapporto intrattenuto dal socio con la cooperativa. In sostanza i ristorni sono ad esempio le somme attribuite ai soci delle cooperative di lavoro sotto forma di integrazione retributiva nei limiti del 30% dei trattamenti retributivi complessivi, oppure la riduzione del prezzo dei bei e servizi acquistati dai soci mediante la cooperativa o infine il maggior compenso ricevuto dai soci a fronte dei conferimenti eseguiti. In base all’articolo 12 del Dpr 601/73 i ristorni sono costi deducibili per la cooperativa; la norma è pleonastica in quanto comunque le somme pagate ai soci, per la cooperativa hanno la natura di maggior costo o di minor ricavo.