Imposte

Nautica da diporto, scattano le prove per evitare l’Iva nei noleggi brevi

L’Agenzia definisce i mezzi di prova idonei a dimostrare l’effettiva fruzione del servizio

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di Anna Abagnale e Carla Bellieni

Sono state pubblicate il 15 giugno con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate in attuazione dell’articolo 1, comma 725, della legge 160/2019, le prove dell’effettivo utilizzo delle unità da diporto valide a escludere dalla base imponibile Iva la parte di corrispettivo riferita all’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione europea.

I mezzi di prova
A seguito di una consultazione con gli operatori del settore, l’Agenzia ha definito i mezzi di prova idonei a dimostrare l’effettiva fruizione ed utilizzo di servizi di noleggio e locazione a breve termine di unità da diporto al di fuori dell’Unione europea (nel Paese non Ue di utilizzo e fruizione ovvero in acque internazionali).

Il documento stabilisce che il nuovo regime, che in concreto va a sostituire le precedenti percentuali forfettarie basate sulla lunghezza e il sistema di propulsione del mezzo di trasporto, riguarderà tutti i contratti di locazione, noleggio e simili, a breve termine, di unità da diporto, conclusi successivamente all’entrata in vigore del provvedimento stesso, da individuarsi nella sua pubblicazione.

I casi
I documenti necessari affinché tali servizi relativi alle imbarcazioni da diporto possano essere considerati effettuati al di fuori delle acque territoriali dell’Unione sono diversi a seconda che l’imbarcazione sia dotata, o meno, del sistema Ais .

Nel primo caso, l’effettivo utilizzo del mezzo potrà essere provato attraverso l’esibizione e la fornitura dei dati estraibili e/o desumibili dall’Ais; nel secondo caso la prova dovrà essere necessariamente costituita dal contratto (di locazione, noleggio o simili) e, in aggiunta, da due ulteriori documenti probatori tra quelli individuati dalle Entrate, ovvero: 1) dati cartacei/digitali del giornale di bordo; 2) almeno due fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione; 3) documentazione (fatture, contratti ecc.) comprovante l’ormeggio della nave presso porti extraUe; 4) documentazione attestante acquisti di beni/servizi presso esercizi commerciali di Paesi terzi.

La conservazione
La documentazione deve essere conservata per i periodi d’imposta accertabili. Il possesso della stessa fa quindi piena prova circa la territorialità del servizio, ma resta salva la possibilità delle Entrate di accertare fenomeni di frode od abuso. Restano aperti i dubbi sollevati dagli operatori in merito alle modalità di computo della quota di utilizzo non europeo.

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