Costi di due diligence: un nodo interpretativo in cerca di soluzione
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni Pex sono esenti ai fini Ires nella misura del 95% (articolo 87 del Tuir). Per tale ragione, i relativi costi di cessione sono generalmente indeducibili.
Il principio di indeducibilità, previsto dalla legge 80/2003, è stato recepito nel Tuir:
all’articolo 86, comma 2, al quale rinvia l’articolo 87;
all’articolo 109, comma 5, da applicarsi agli oneri di diretta imputazione alla cessione, i quali, pur imputati a conto economico, devono essere ripresi in aumento vista la loro connessione con proventi esenti. Le Entrate (circolare 13/E/2006) hanno poi chiarito che la variazione in aumento va parametrata sulla base della stessa percentuale di esenzione della plusvalenza o indeducibilità nel caso di minusvalenza.
Pertanto, i costi direttamente connessi con la cessione delle partecipazioni Pex sono deducibili solo nella misura del 5% per i cedenti soggetti a Ires; e nella misura del 58,14% per gli imprenditori individuali e le società di persone.
È quindi evidente l’importanza di individuare la natura dei costi collegati alla cessione delle partecipazioni Pex. L’amministrazione finanziaria (circolare 36/E/2004, paragrafo 3) ha previsto che i costi connessi direttamente con la cessione della partecipazione sono i seguenti:
gli oneri accessori sostenuti al momento della cessione della partecipazione (spese notarili; spese per perizie tecniche; provvigioni dovute agli intermediari);
altri eventuali oneri che siano specificamente e non solo “indistintamente” collegati alla realizzazione della plusvalenza (categoria residuale che non viene precisamente definita dalle Entrate).
Un costo che spesso dà origine a dubbi interpretativi è rappresentato dalle spese di due diligence relative alla cessione delle partecipazioni.
Nella maggior parte dei casi tali costi vengono considerati dagli uffici come direttamente connessi con la cessione della partecipazione e, quindi, nell’ipotesi di partecipazioni Pex, indeducibili al 95% (in tal senso anche la Cassazione, ordinanza 5082/2018).
In senso opposto, invece, la Ctr Lazio (sentenza 225/2011) ha disposto che i costi di vendor due diligence sostenuti in vista della cessione della partecipazione sono deducibili al 100% ancorché la partecipazione sia dotata dei requisiti Pex. In base a tale sentenza, questi costi, sebbene assolutamente necessari, non potrebbero infatti essere considerati oneri accessori alla stregua di spese notarili, provvigioni a mediatori e simili, non essendo sostenuti in occasione della cessione ma quale suo presupposto. Così i costi di due diligence non andrebbero identificati come spese collegate specificamente alla realizzazione della plusvalenza esente, ma come relativi alla fase precedente, quella preparatoria.