I temi di NT+Spazio imprese

Crediti d’imposta in bilancio con l’Ifrs 9

Un documento di Bankitalia, consob e Ivass indica che i crediti classificati «hold to collect» si valutano al costo ammortizzato

immagine non disponibile

di Franco Roscini Vitali

Le imprese che redigono il bilancio utilizzando i principi contabili internazionali Ias/Ifrs e acquistano i crediti d’imposta previsti dai decreti “Cura Italia” e “Rilancio” faranno riferimento all’Ifrs 9 per definire il trattamento contabile da adottare.

È questo il contenuto del documento n. 9 di Banca d’Italia, Consob e Ivass.

I crediti d'imposta in oggetto sono esclusi dalle disposizioni dello Ias 12, relativo alle imposte sul reddito, in quanto non rientrano tra le imposte dell’impresa e non rientrano neppure nella definizione di contributi pubblici contenuta nello Ias 20 perché la titolarietà del credito verso l'Erario sorge solo a seguito del pagamento di un corrispettivo al cedente.

Inoltre, non sono direttamente applicabili l’Ifrs 9, relativo agli strumenti finanziari, in quanto le attività costituite da crediti d’imposta acquistati non originano da un contratto tra cessionario e Stato Italiano e neppure è applicabile lo Ias 38, che riguarda le attività immateriali, perché i crediti d'imposta possono essere considerati attività monetarie, consentendo il pagamento di debiti d’imposta normalmente estinti in denaro.

Pertanto, si deve applicare il paragrafo 10 dello Ias 8 il quale prevede che, in assenza di un principio o di un’interpretazione che si applichi specificatamente a un’operazione, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire un’informativa che sia rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori e attendibile.

Nell'applicare il citato paragrafo 10, il successivo paragrafo 11 dispone che gli amministratori devono fare riferimento ad alcune fonti tra le quali, innanzi tutto, i requisiti previsti da specifici Ias/Ifrs che trattano fattispecie similari.

Questo per stabilire rilevazione iniziale, misurazione e conseguente classificazione dei crediti, tenendo conto del costo sostenuto dal cessionario per l’acquisto degli stessi, delle loro caratteristiche di utilizzabilità e dell’esigenza di rilevare, in base al principio di competenza economica, il provento ottenuto dal cessionario.

Anche se ai crediti acquistati non sembra direttamente applicabile la definizione di attività finanziaria prevista dallo Ias 32, considerando che nella sostanza sono più assimilabili a essa, il documento ritiene applicabile, in base allo Ias 8 paragrafo 10, un modello contabile basato sull’Ifrs 9.

Pertanto, rilevazione iniziale: iscrizione del credito al momento dell'acquisto al valore equo (fair value).

Successivamente, applicando l’Ifrs 9, i crediti classificati hold to collect sono valutati al costo ammortizzato, mentre se il cessionario intende adottare una gestione operativa, oppure detenerli con altre finalità come, per esempio la negoziazione, la valutazione sarà al fair value, con contropartita, a seconda dei casi, il prospetto della redditività complessiva o il conto economico.

La classificazione nello stato patrimoniale è quella residuale delle “altre attività” dello stato patrimoniale (Ias 1, paragrafi 54 e 55).