Adempimenti

Credito d’imposta rimanenze moda con indicazione in RU dell’importo già fruito e residuo

Nel modello Redditi 2022 l’agevolazione va contraddistinta con il codice «I5»

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di Marco Vignoli e Stefano Vignoli

Con il modello Redditi 2022 i contribuenti si cimenteranno, per la prima volta, con l’obbligo di ripotare nel quadro RU anche il bonus tessile, moda e accessori. Infatti, anche se le istruzioni al modello dichiarativo relativo al periodo di imposta 2020 comprendevano già il tax credit moda, i ritardi relativi alla sua effettiva applicazione, rendono di fatto il modello Redditi 2022 quello di prima compilazione per la generalità dei contribuenti.

L’agevolazione

Il tax credit moda è stato introdotto dall’articolo 48-bis del Dl 34/2020 in favore delle imprese operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (con codice Ateco elencati nella lista del Dm del 27 luglio 2021), nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino dell’esercizio 2020 (ovvero in corso al 10 marzo 2020) eccedente la media dei tre periodi di imposta precedenti.

L’utilizzo in compensazione

Il credito di imposta, non tassabile e soggetto ai limiti del Quadro temporaneo, deve essere utilizzato in compensazione con il modello F24, «nel periodo di imposta successivo a quello di maturazione». Il periodo di maturazione dovrebbe essere quello in cui si manifestano le eccedenze di magazzino (2020) e, quindi, il 2021 risulterebbe essere il periodo di imposta (successivo) in cui poter compensare.

In concreto, la compensazione del tax credit è stata tuttavia resa possibile, complice i ritardi nell’approvazione dei modelli di domanda (11 ottobre 2021) e dell’autorizzazione della Ue, soltanto a fine novembre 2021 con l’introduzione del codice tributo «6953» e la comunicazione della percentuale spettante pari al 64,2944 per cento, come rapporto tra richieste ricevute per 147.757.765 euro e somma stanziata per 95 milioni che ha costituito limite di spesa (si veda l’articolo «Crediti d’imposta: per le rimanenze moda il 64% dell'importo richiesto, ai teatri solo il 4%»).

Limitare la compensazione agli ultimi giorni del 2021 risulterebbe in contrasto con i principi dello Statuto del contribuente e pertanto, la compensazione dovrebbe risultare fruibile anche nel 2022 (si veda l’articolo «Rimanenze moda, percorso a ostacoli per l'utilizzo del credito»).

La dotazione e l’estensione al commercio

Il tax credit è stato poi riproposto per il periodo di imposta 2021 (in raffronto al triennio 2018-2020) grazie all’articolo 8 del Dl 73/2021 e, più recentemente, con l’articolo 3 del Dl 4/2022 è stata incrementata la dotazione a 250 milioni di euro ed estesa la platea dei beneficiari includendo anche alcuni codici Ateco del commercio al dettaglio: 47.51, 47.71, 47.72 (si veda l’articolo «Rimanenze moda, agevolazione anche per i negozi»).

L’indicazione nel quadro RU

Il tax credit deve essere indicato nel quadro RU e, a questo fine, le istruzioni (comuni ai modelli dichiarativi di persone fisiche, società di persone e capitali) richiedono di indicare il codice credito I5. Anche se l’agevolazione si rivolge alla generalità delle imprese il tax credit è stato fruito essenzialmente da società di capitali con organo di controllo in quanto i ritardi nell’attivazione della misura hanno di fatto reso impossibile, per le società prive di revisione legale, procedere alla certificazione della consistenza di magazzino.

L’esempio di compilazione

Ma vediamo in concreto come deve essere compilato il quadro RU. Si supponga il caso di una Srl, con esercizio coincidente con l’anno solare, che ha avuto rimanenze di magazzino pari a:

• 95mila euro al 31 dicembre 2017;

• 85mila euro al 31 dicembre 2018;

• 120mila euro al 31 dicembre 2019;

• 160mila euro al 31 dicembre 2020.

L’incremento dei valori al 31 dicembre 2020 rispetto alla media del triennio 2017-2019 è di 60mila euro e determina un credito di imposta pari a 18mila, ragguagliato a 11.573 euro in considerazione della percentuale 64,2944% effettivamente spettante.

La Srl ha utilizzato il tax credit con codice tributo «6953» per compensare:

• ritenute e contributi il 16 dicembre 2021 per 2mila euro;

• l’acconto Iva il 27 dicembre 2021 per 1.200 euro.

Per l’importo residuo la compensazione è stata rinviata al 2022.

Il modello sarà così compilato:

• al rigo RU1 andrà inserito il codice credito «I5»;

• al rigo RU5 (Credito d’imposta spettante nel periodo) in colonna 3 andrà indicato l’importo 11.573;

• al rigo RU6 (Credito utilizzato in compensazione con il modello F24) andrà indicato l’importo 3.200;

• al rigo RU12 (Credito d’imposta residuo da riportare nella successiva dichiarazione) andrà indicato in colonna 2 l’importo 8.573.

In assenza di deroghe, si ritiene che il tax credit moda concorra al limite di compensazione annuale pari a 250mila euro e quindi richieda la compilazione della sezione VI-C del quadro RU, oltre a dover essere indicato nel prospetto «Aiuti di Stato» (rigo RS401) con codice aiuto «67».

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