Cessione di crediti non incassati, spazio alla trasformazione delle Dta
Il regime si applica anche alle società industriali che non sia rischio di dissesto
Con una disposizione finalizzata ad aumentare la liquidità delle imprese (articolo 54 del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 16 marzo) il legislatore ha introdotto un «nuovo regime speciale» di conversione delle Dta, prevedendo una nuova versione dell’articolo 44-bis del decreto legge 34/2019. Per le società che cedono a titolo oneroso crediti, commerciali o finanziari, deteriorati è prevista la trasformazione in crediti di imposta delle Dta riguardanti le perdite computabili in base all’articolo 84 del Tuir e le eccedenze “Ace” residue alla data di efficacia della cessione dei crediti.
Si ricorderà che la disposizione originaria dell’articolo 44-bis prevedeva una disciplina speciale di trasformazione delle Dta, in quanto era finalizzata a incentivare l’aggregazione tra società terze appartenenti a qualsiasi settore economico (non solo, dunque, intermediari finanziari) e residenti in una regione del Sud Italia. Era inoltre richiesta l’assenza di uno stato di dissesto o di insolvenza e la necessità di deliberare l’aggregazione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 34/2019. Il carattere speciale, infine, era rappresentato dalle tre tipologie di Dta convertibili, le quali erano quelle riguardanti le perdite residue computabili ex art. 84 del Tuir, il rendimento nozionale calcolato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, d.l. 201/2011 ed eccedente il reddito complessivo netto (“eccedenza Ace”) e quelle maturate per effetto del differimento in “decimi” delle “perdite” rilevate in sede di “Fta” del principio contabile IFRS 9.
Ciò premesso, con la disposizione del decreto legge in commento si attribuisce alle imprese che abbiano crediti verso debitori inadempienti la facoltà di convertire un determinato ammontare di attività per imposte anticipate riguardanti tali perdite riportabili e le eccedenze Ace a condizione di cedere a titolo oneroso tali crediti entro il 31 dicembre 2020.
Mentre il regime ordinario di conversione delle Dta stabilisce le condizioni (esistenza di una perdita di bilancio, di una perdita riportabile ex articolo 84 del Tuir, le quali possono manifestarsi anche in presenza di liquidazione volontaria ovvero di procedure concorsuali) che determinano l’obbligo o la facoltà di trasformare le Dta in crediti di imposta secondo determinati calcoli, senza tuttavia imporre o richiedere ulteriori attività alle società aventi i requisiti per la convertibilità, il “nuovo regime speciale” di conversione delle Dta, invece, continua a richiedere un’attività in capo a tali società. Infatti, mentre la precedente versione dell’articolo 44-bis richiedeva un’aggregazione tra entità del Sud Italia, il nuovo regime richiede la cessione degli “Npl”.
Sotto il profilo soggettivo è stabilito che il regime di trasformazione delle Dta non si applichi alle società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto (articolo 17 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180), ovvero lo stato di insolvenza (articolo 5 del R.D. 267/1942, ovvero dell’articolo 2 del “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”). Inoltre, i crediti in questione devono essere ceduti solo nei confronti di società “terze”, non essendo agevolabili le cessioni effettuate nei riguardi di società che appartengono allo stesso gruppo societario della società cedente.
Anche il nuovo regime di conversione, poi, è subordinato all’esercizio dell’opzione (articolo 11 d.l. 59/2016) di voler continuare a convertire Dta; tale opzione comporta il pagamento di un canone nelle ipotesi in cui allo stesso ammontare di attività per imposte anticipate non corrisponda un effettivo pagamento di imposte. Non è necessario che tale opzione sia già esercitata alla data di cessione del credito, in quanto è sufficiente che essa sia esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.
Quanto al profilo oggettivo del regime speciale di trasformazione, i crediti oggetto di cessione possono essere commerciali o finanziari. Inoltre, il legislatore ha precisato che il debitore inadempiente è colui nei confronti del quale il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data prevista per l'incasso del credito. Non sono previsti vincoli sul corrispettivo della cessione.
Venendo al criterio di calcolo delle Dta convertibili, la norma, in primo luogo, non rinvia al regime ordinario (articolo 2 d.l. 225/2010), e sembra stabilire non tanto un criterio di trasformazione delle Dta quanto dei limiti alle DTA trasformabili, stabilendo che le perdite riportabili ex articolo 84 del Tuir e le eccedenze “Ace” rilevino per un ammontare non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Infine, vi è anche un limite a tale valore nominale, non potendo essere considerate cessioni aventi ad oggetto crediti eccedenti il valore nominale complessivo di 2 miliardi di euro. In altre parole, sembrerebbe che in sede di cessione dei crediti deteriorati, le eventuali componenti di perdite fiscali residue e di eccedenze Ace si trasformino in crediti di imposta fino ad un ammontare non superiore al 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti (vd. relazione illustrativa). Il valore di 2 miliardi di euro è determinato considerando le cessioni di crediti deteriorati effettuate al livello di gruppo e non di singola entità. È importante evidenziare che, per la prima volta, è stato stabilito che le Dta possono essere trasformate anche se non iscritte in bilancio.
Una volta trasformata l’attività per imposta anticipata in credito di imposta, la necessità sistematica di evitare una duplicazione di beneficio fiscale comporta che le fattispecie sottese alle Dta trasformate non potranno più essere utilizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di cessione dei crediti. I crediti d’imposta originati dalla conversione sono indicati in dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap.
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione continuano a non essere produttivi di interessi, ad essere utilizzabili in compensazione, ad essere cedibili a soggetti infragruppo ex art. 43-ter del Dpr 602/1973 e a poter essere richiesti a rimborso. Tuttavia, il nuovo regime speciale di trasformazione delle Dta sembra differenziarsi da quello ordinario e da quello sostituito (aggregazioni tra imprese del sud Italia) per la possibilità di cedere il credito anche a soggetti terzi secondo l’articolo 43-bis del Dpr 602/1973.