Diritto

Dalle fatture inesistenti alla bancarotta: sì alla continuazione tra reati

Lo afferma la Cassazione con la sentenza 12632/2020, anche se si tratta di illeciti differenti

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di Giovanni Negri

Sì alla continuazione tra il reato di emissione di fatture inesistenti e quello di bancarotta. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 12632/2020 della Terza sezione penale depositata ieri. La Corte ha così accolto il ricorso presentato contro la pronuncia della Corte d’appello con la quale era stata esclusa la continuazione sulla base di una serie di elementi. Innanzitutto la differenza strutturale tra le due norme, poi la diversità dei tempi di attuazione delle condotte illecite, infine l’assenza di riscontri sull’ideazione da parte dell’imputato di entrambi i delitti.

Per la Cassazione, tuttavia, va ricordato come è lo stesso Codice penale ad ammettere nel perimetro della continuazione anche reati diversi (articolo 81). E poi la sentenza mette in evidenza come, nel caso esaminato, sia l’emissione di fatture per operazioni inesistenti sia la bancarotta riguardano non solo la medesima società, ma anche le stesse operazioni.

Il fallimento della società, infatti, era stato provocato, in maniera a suo modo “classica”, proprio dalle operazioni dolose rappresentate dalla combinazione degli acquisti di auto da fornitori intracomunitari a prezzi di mercato in esenzione Iva, dalle successive vendite sottocosto delle stesse auto con emissione di regolari fatture con Iva, detraibile dai cessionari, e dal mancato versamento all’erario dell’Iva stessa.

Quanto all’elemento cronologico, la Cassazione ricorda che la bancarotta appare in realtà vicina alla frode carosello architettata. In ogni caso, quando è in discussione la bancarotta, puntualizza ancora la sentenza, per la continuazione occorre valutare la contiguità senza attribuire un rilievo particolare alla pronuncia dichiarativa di fallimento. A dovere invece essere valorizzata è la data di commissione della condotta, non uno dei suoi più significativi esiti.

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