L'esperto rispondeImposte

Deducibilità oneri accessori su mutui per acquisto immobili in classe enegetica elevata

a cura di Marco Zandonà

La domanda

La deduzione Irpef del 20% del costo di acquisto (in base all’articolo 21 del decreto legge 133/2014) può essere calcolato sulla parte del prezzo entro i 300mila euro (Iva compresa), ma anche sugli interessi passivi dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari in questione. Si chiede il parere dell'esperto sulla possibilità di dedurre gli oneri accessori, in quanto spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo quali oneri fiscali (imposta sostitutiva), spese di istruttoria, spese notarili e spese perizia tecnica.
M. M. – Roma

L'articolo 21 del decreto legge 133/2014 (convertito dalla legge 164/2014) introduce un'agevolazione fiscale a favore di contribuenti, persone fisiche, che acquistano case in classe energetica elevata per destinarle alla locazione a canoni inferiori a quelli di mercato.
L'agevolazione è riconosciuta ai soggetti Irpef, persone fisiche non esercenti attività d'impresa, che nel quadriennio 2014-2017 acquistano immobili residenziali ad alta performance energetica (Classe A, B) di nuova costruzione, rimasti invenduti al 12 novembre 2014, ovvero oggetto di interventi incisivi di recupero. Una volta acquistati, tali immobili devono essere destinati, entro i 6 mesi successivi alla compravendita, alla locazione a canoni ridotti (concordato, speciale o convenzionato) per almeno 8 anni continuativi. Nello specifico, al contribuente vengono riconosciute due tipologie di agevolazioni cumulabili fra loro: una deduzione dall'Irpef pari al 20% del prezzo dell'immobile, nel limite massimo di 300mila euro. La deduzione massima sarà, quindi, pari a 60mila euro e dovrà essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo (7.500 euro l'anno) dal periodo d'imposta in cui è concluso il contratto di locazione; una deduzione dall'Irpef degli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l'acquisto delle unità abitative oggetto dell'agevolazione. Il decreto interministeriale Infrastrutture-Economia 8 settembre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 dicembre 2015 n. 282 ) attuativo delle disposizioni, non ha fornito ulteriori chiarimenti sulla deducibilità degli oneri accessori inerenti la stipula del mutuo per l'acquisto delle case. Pertanto, si ritiene possa applicarsi la stessa disciplina prevista dall'articolo 15 del Tuir Dlgs 917/1986.
In particolare, gli oneri accessori possono essere detratti solo nel primo anno del mutuo. Tra gli oneri accessori si comprendono, tra gli altri, la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sui mutui), le spese notarili, le spese di istruttoria, di perizia tecnica). Le spese notarili comprendono l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e le spese sostenute dallo stesso per conto del cliente (per esempio quelle per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca). L'onorario e le spese del notaio per il contratto di compravendita non sono, invece, deducibili.

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