Imposte

Deduzione sui beni valutati a costo specifico

La risposta delle Entrate conferma le difficoltà delle imprese le cui rimanenze sono costituite da immobili

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali

Svalutazione dei beni valutati a costi specifici con ostacoli fiscali. La risposta delle Entrate 60/2020, conferma le difficoltà che incontrano le imprese le cui rimanenze sono costituite da immobili: la società pone il quesito soltanto per l’Irap, consapevole del fatto che per l’Ires avrebbe ricevuto risposta negativa circa la deducibilità della svalutazione. Infatti, l’Agenzia nella risoluzione 78/E/13 ha affermato l’indeducibilità delle svalutazioni delle rimanenze di magazzino relative a beni valutati a costi specifici.

Difformità rispetto alla licenza

Tra l’altro, il caso che ha originato la risposta riguardava un immobile la cui svalutazione, avvalorata da una perizia, era originata dalla difformità dello stesso rispetto alla licenza edilizia: questo comportava un minor valore di mercato rispetto al costo di acquisto. Secondo le Entrate, il comma 5 dell’articolo 92 del Tuir, che riconosce la deducibilità fiscale delle rimanenze, si riferirebbe soltanto a quelle valutate con i metodi Lifo, Fifo e della media ponderata, stante il riferimento ai commi 2, 3 e 4 che regolamentano questi metodi.

L’interpretazione

Si tratta di un’interpretazione non condivisibile perché il legislatore ha regolamentato, in dettaglio, la valutazione effettuata con i “metodi alternativi” al costo, che resta il metodo di valutazione primario: e lo ha fatto proprio per il particolare “meccanismo” di tali metodi. Invece, per i beni valutati a costi specifici non necessitano particolari disposizioni fiscali perché si applicano, in base all’articolo 83 del Tuir, le norme di legge e le regole dettate dai principi contabili: questo per “derivazione semplice”.

La valutazione

L’articolo 2429 n. 9 del Codice civile prevede la valutazione delle rimanenze al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato. Dal punto di vista fiscale, pertanto, si applicano gli articoli 83 e 9, comma 3, del Tuir che prevede l’utilizzo del valore normale. Nel principio contabile Oic 13 Rimanenze è precisato che il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il costo specifico che presuppone l’individuazione e l’attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime.

Il costo dei beni

L’articolo 2426, numero 10 del Codice civile prevede che il costo dei beni fungibili “può” essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli primo entrato, primo uscito o ultimo entrato, primo uscito. Pertanto, il costo delle rimanenze di magazzino di beni fungibili “può” essere determinato alternativamente con i metodi Fifo, costo medio ponderato e Lifo. Il costo specifico si applica obbligatoriamente ai beni non fungibili e facoltativamente ai beni fungibili i quali possono essere valutati con i metodi alternativi. In senso conforme si è espressa la norma di comportamento 168 dell’Aidc.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©