Imposte

Ruffini: «Il superbonus del 110% può combinarsi con le altre detrazioni sui lavori»

La conferma del direttore Entrate in audizione, purché le spese siano contabilizzate separatamente. Anche in caso di ricostruzione

Il superbonus del 110% potrà combinarsi con le altre detrazioni sui lavori, nel caso di interventi edilizi complessi. È un chiarimento che poteva essere ricavato dai princìpi generali in tema di detrazioni sui lavori, ma che trova una conferma esplicita nell’audizione del direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, del 22 luglio alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria.

Nel periodo di vigenza del superbonus - spiega Ruffini - «se si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito del rispettivo limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione».

È un’affermazione che risponde alla domanda posta da molti proprietari e professionisti, che hanno iniziato a ragionare sui possibili interventi agevolati. Pensiamo alla ristrutturazione di un casale in campagna, eseguita con il sismabonus al 110%: ci sono alcune spese, ad esempio per l’istallazione di un impianto solare termico, che ben difficilmente potrebbero essere considerate “strutturali” o comunque agevolabili con il sismabonus (la norma sul 110% richiama infatti indirettamente il Tuir, all’articolo 16-bis, lettera i). Perciò, fatture e pagamenti separati potranno consentire di beneficiare del 110% su una parte delle spese e dell’ecobonus al 65% sui pannelli solari.

A ben, vedere, è lo stesso principio affermato dalla circolare 2/E/2020 per il bonus facciate, quando si eseguono lavori su facciate esterne (agevolati al 90%) e su facciate interne (agevolati al 50% o al 65% in caso di coibentazione).

Al limite - si ritiene - andrebbe bene anche un’unica fattura, purché le diverse spese siano indicate in modo differenziato e siano pagate separatamente con bonifici dalle causali distinte.

La stessa cosa avverrà allora anche in caso della demolizione e ricostruzione degli edifici, che rappresenta uno degli ultimi tasselli aggiunti dal legislatore al già complicato puzzle del superbonus del 110 per cento.

L’aggiunta di questo intervento (articolo 119, comma 3, ultimo periodo, del Dl 34/2020 convertito in legge 77/2020) diventa particolarmente interessante alla luce delle novità introdotte dall’articolo 10, comma 1, lettera b, numero 2, del Dl 76/2020 (decreto Semplificazioni). Novità che riguardano la definizione di «ristrutturazione edilizia» stabilita dal Testo unico dell’edilizia; per cui ora risultano come “ristrutturazioni” anche «gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche» (articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001).

È chiaro che, in questi casi, proprio perché l’efficientamento energetico si inserisce nell’ambito di una necessaria ristrutturazione (tramite demolizione e ricostruzione), le diverse agevolazioni non possono che combinarsi. In passato le Entrate hanno sempre affermato che le due agevolazioni non sono tra loro cumulabili e la detrazione dell’ecobonus compete solo a condizione che dalla fattura rilasciata al contribuente risulti specificamente che i lavori cui si riferiscono i pagamenti concretizzano uno o più interventi finalizzati al risparmio energetico (circolare 36/E/2007 e risoluzione 152/E/2007). Le stesse conclusioni varranno anche per il 110 per cento.

Pertanto, ipotizzando la demolizione e ricostruzione di un edificio unifamiliare, saranno agevolabili al 110% le spese riconducibili, ad esempio, al cappotto termico e all’installazione dell’impianto di riscaldamento, sempreché sussistano tutti i requisiti minimi previsti e fino ai rispettivi limiti di spesa agevolabile. Mentre le spese relative alla demolizione del fabbricato, alle fondazioni, alle pareti divisorie interne, ai pavimenti, all’impianto elettrico e sanitario rientreranno tra quelle di ristrutturazione, detraibili al 50%, con limite di 96mila euro.


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