Contabilità

Derivati, iscrizione in bilancio guidata dal tipo di copertura

Diffuso il caso del cash flow hedge a copertura di operazioni future. Nella classificazione pesa il segno del fair value

In fase di predisposizione del bilancio va prestata la necessaria attenzione alla contabilizzazione e agli aspetti fiscali degli strumenti derivati. Le imprese vi fanno ricorso tipicamente per la copertura dei rischi finanziari (di tasso d’interesse, di cambio, di credito, di prezzo delle commodities). Fondamentale è la definizione degli stessi come strumenti di copertura. Ma partiamo dagli aspetti di bilancio.

Ai sensi dell’articolo 2426, numero 11-bis, del Codice civile gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value, e questa è una delle novità più rilevanti del Dlgs 139/2015, che ha introdotto nel bilancio, tipicamente imperniato sul principio del costo, la nozione del fair value.

Si possono avere due tipologie di copertura:
● il fair value hedge quando oggetto della copertura è un’attività o una passività che sono valutate simmetricamente al derivato, con variazioni di valore direttamente a conto economico;

● il cash flow hedge quando oggetto della copertura sono flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione, con iscrizione di una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; successivamente, la riserva è imputata nel conto economico in base alle modalità dell’operazione in modo tale che utili e perdite maturati sullo strumento derivato sterilizzino le oscillazioni di valore dell’elemento oggetto di copertura.

La casistica più diffusa nell’ambito delle imprese è certamente la seconda, quando oggetto della copertura può essere, ad esempio, il rischio di tasso di interesse, di cambio o il prezzo di una materia prima.

Qualora si preveda, ad esempio, un rialzo dei tassi d’interesse e l’impresa sia indebitata ad un tasso variabile, la stipula di un interest rate swap, nel quale l’impresa scambia il proprio variabile con un tasso fisso predeterminato, oppure l’acquisto di una cap option (che consente di predeterminare il costo) permette di fronteggiare il relativo rischio.

Di fondamentale importanza è poi la distinzione dei derivati fra quelli di copertura e quelli non di copertura. Perché un derivato sia di copertura occorre un requisito sostanziale, ovvero una stretta correlazione tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura, cosicché quest’ultimo sia in grado di ridurre il rischio coperto.

Poi serve il requisito formale, ovvero la sussistenza di un’adeguata documentazione di copertura, che è ben individuata dal principio Oic 32. Se invece il derivato non è di copertura, allora le sue variazioni verranno rilevate a conto economico nella voce D.18.d) se positive e D.19.d) se negative.

A livello di bilancio occorre guardare al fair value del derivato per la sua valutazione di fine anno, distinguendo in primis se esso è positivo o negativo. Nel primo caso esso sarà classificato:
● nella voce B.III.4 - Strumenti finanziari derivati attivi, se il sottostante (attività, passività o flussi finanziari) appartiene all’attivo immobilizzato o ha scadenza oltre l’esercizio successivo;

● nella voce C.III.5 - Strumenti finanziari derivati attivi, se invece il sottostante appartiene all’attivo circolante o ha scadenza entro l’esercizio successivo; anche il derivato non di copertura è classificato nell’attivo circolante.

Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione sono rilevati tra le passività dello Stato patrimoniale e, in particolare, nella voce B.3 - Strumenti finanziari derivati passivi (Oic 32, paragrafo 30).

La contabilizzazione del fair value del derivato ha poi come contropartita una riserva del patrimonio netto (Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi A.VII), positiva in caso di fair value positivo (iscritto nell’attivo) e negativa nel caso opposto (con contropartita nel fondo per rischi e oneri).

In considerazione del connotato “figurativo”, tali riserve non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità degli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del Codice civile e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

In fase quindi di chiusura del bilancio le imprese dovranno richiedere, tipicamente all’intermediario finanziario con cui hanno contratto il derivato, il cosiddetto mark to market allo scopo di procedere alla contabilizzazione del fair value positivo o negativo del derivato.

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