L'esperto rispondeImposte

Detrazione dell’Iva per la casa in classe energetica A o B anche per i rogiti 2017

a cura di Zandonà Marco

La domanda

Entro fine 2017 farò il rogito di acquisto appartamento da adibire a prima casa situato all’interno di fabbricato interamente oggetto di interventi di ristrutturazione da parte di impresa di costruzione/ristrutturazione. La Scia e il compromesso risalgono a luglio 2016 e il termine lavori sarà novembre 2017.
Avrò diritto a queste detrazioni?
1. Detrazione fiscale del 50% calcolato sul 25% del valore di acquisto (imponibile + Iva).
2. Detrazione fiscale del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto dell’immobile, compreso anche l’acconto dato nel 2016.
3. Bonus mobili: detrazione fiscale del 50% fino a 10.000 euro di spesa (imponibile + Iva). Su questo punto ho letto che ci sono dei dubbi interpretativi. C’è chi sostiene che ne possa beneficiare chiunque benefici della detrazione fiscale al 50%, mentre il dubbio riguarda chi acquista un’abitazione facente parte di fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

Anche per gli acquisti stipulati nel 2017, di case nuove o riqualificate, in classe A o B si applica la detrazione pari al 50% dell’Iva (art.9, co.9-octies, della legge 19/2017, di conversione del Dl 244/2016). Pertanto nel caso di specie l’acquisto nel 2017 dell’abitazione ristrutturata fruisce di questa detrazione che si recupera in 10 rate in sede di dichiarazione dei redditi. Trattandosi poi di fabbricato ristrutturato si applica anche (cumulo) la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Infatti, la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), si applica anche per la l’acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell’immobile. Come noto, per tale fattispecie, la detrazione del 36% “a regime” viene riconosciuta (solo all’acquirente privato e non all’impresa costruttrice), forfetariamente sul 25% del corrispettivo d’acquisto dell’abitazione, nel limite massimo di 48.000 euro (ora 96.000 sino al 31 dicembre 2017, salvo proroga), a condizione che l’intervento di recupero abbia interessato l’intero fabbricato (l’applicabilità della maggiore detrazione anche a tale fattispecie è stata riconosciuta nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, e, da ultimo, nella circolare 29/E del 2013). Solo in presenza di tutte tali condizioni la detrazione trova applicazione. In particolare, la cessione deve essere fatta direttamente dall’impresa che ha eseguito l’intervento di ristrutturazione. Si rende applicabile anche il bonus mobili (detrazione del 50% sino a 10.000 euro, circolare 29/E del 2013).

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