Detrazione dell’Iva per la casa in classe energetica A o B anche per i rogiti 2017
Anche per gli acquisti stipulati nel 2017, di case nuove o riqualificate, in classe A o B si applica la detrazione pari al 50% dell’Iva (art.9, co.9-octies, della legge 19/2017, di conversione del Dl 244/2016). Pertanto nel caso di specie l’acquisto nel 2017 dell’abitazione ristrutturata fruisce di questa detrazione che si recupera in 10 rate in sede di dichiarazione dei redditi. Trattandosi poi di fabbricato ristrutturato si applica anche (cumulo) la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Infatti, la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), si applica anche per la l’acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell’immobile. Come noto, per tale fattispecie, la detrazione del 36% “a regime” viene riconosciuta (solo all’acquirente privato e non all’impresa costruttrice), forfetariamente sul 25% del corrispettivo d’acquisto dell’abitazione, nel limite massimo di 48.000 euro (ora 96.000 sino al 31 dicembre 2017, salvo proroga), a condizione che l’intervento di recupero abbia interessato l’intero fabbricato (l’applicabilità della maggiore detrazione anche a tale fattispecie è stata riconosciuta nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, e, da ultimo, nella circolare 29/E del 2013). Solo in presenza di tutte tali condizioni la detrazione trova applicazione. In particolare, la cessione deve essere fatta direttamente dall’impresa che ha eseguito l’intervento di ristrutturazione. Si rende applicabile anche il bonus mobili (detrazione del 50% sino a 10.000 euro, circolare 29/E del 2013).
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