Imposte

Detrazione disconosciuta su note emesse in ritardo: l’imposta è recuperabile

L’interpello 852/21 ricorda che la neutralità si rispetta anche senza norme ad hoc

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

L’Iva è per sua natura un’imposta neutrale. E la neutralità va rispettata anche quando le norme non sono adeguate, in base al loro tenore letterale, a disciplinare le fattispecie in cui tale principio deve trovare applicazione. In questo senso è la risposta a interpello 858/2021.

Una società alla quale è stata disconosciuta la detrazione dell’imposta in relazione a note di accredito emesse tardivamente (oltre l’anno), dopo aver versato all’Erario l’importo accertato, chiede al cessionario la restituzione dell’Iva riconosciutagli con la nota di variazione. Il cessionario domanda quindi se, una volta pagata l’Iva chiesta dal cedente, possa ottenerne il rimborso dal fisco.

Il dubbio concerne le modalità con cui recuperare tale imposta, dato che le norme potenzialmente interessate non sembrano prendere in esame una situazione simile. L’articolo 30-ter, comma 2, Dpr 633/72, in effetti, si occupa del rimborso al cedente-prestatore dell’Iva non dovuta che sia accertata in capo a tale soggetto e che sia stata restituita al cessionario-committente. Mentre l’ultimo comma dell’articolo 60 del decreto Iva ammette l’esercizio della rivalsa dell’imposta accertata e lo speculare diritto di detrazione del cessionario-committente che abbia corrisposto al fornitore quanto lo stesso gli ha addebitato.

Entrambe le norme non sembrano pertanto adattarsi al caso di specie in cui l’imposta è sì accertata in capo al cedente, ma in relazione alla rettifica operata (nota d’accredito) e non all’originaria operazione.

Ciò nonostante, è proprio in forza del principio di neutralità e delle simmetrie che regolano il funzionamento del tributo che occorre rimborsare al destinatario delle note d’accredito l’importo versato al fornitore (nei 2 anni da tale versamento), importo che quest’ultimo aveva pagato all’Erario per effetto dell’accertamento. In tal caso, «nonostante la lettera della norma», potrà comunque farsi applicazione della disposizione dell’articolo 30-ter, comma 2, Dpr 633/72, dato che la finalità a essa sottesa «impone di riconoscere analoga tutela restitutoria in favore del cessionario o committente».

In alternativa (ma non nella fattispecie dell’interpello, essendo dubbia proprio la detraibilità dell’Iva sull’operazione originaria), è possibile ricorrere alla procedura dell’articolo 60, Dpr 633/72, sebbene anche tale norma “guardi” naturalmente all’accertamento di un’imposta o di una maggiore imposta sulla cessione-prestazione e non alla detrazione dell’Iva sulla nota di variazione. Ma siccome la sostanza non cambia, ossia c’è sempre un’imposta accertata (qui è l’indetraibilità dell’Iva sulla nota d’accredito emessa dal cedente), dev’essere parimenti garantita al cessionario-committente la detrazione dell’imposta addebitata in rivalsa e pagata al fornitore accertato.

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