Dichiarazione integrativa per il credito di imposta beni strumentali 2020
Nel rigo RU 120 va indicata la quota d’investimenti effettuata entro il 16 novembre 2020 e nel rigo RU 130 la quota di competenza 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2020
Nel 2022 una Srl ha terminato la realizzazione di un bene strumentale costruito in economia e ha proceduto alla relativa iscrizione del bene nel libro cespiti, con relativa entrata in funzione nello stesso anno. I costi di costruzione sostenuti sono relativi agli anni 2020, 2021 e 2022. Sulla base di quanto previsto dalla circolare 4/E/2017, relativa alla normativa dei super/iper ammortamenti, si ritiene, in via analoga, che spetti per detto bene il credito d’imposta beni strumentali ai sensi delle leggi 160/2019 e 178/2020, sulla base del criterio di competenza temporale. Con particolare riferimento ai costi sostenuti nel periodo 2020 (prima del 16 novembre), spetterebbe alla società il credito d’imposta nella misura del 6%. Nel quadro RU del modello Redditi SC 2023 pare non sia possibile, in corrispondenza del rigo RU5, colonna 3, indicare la quota di credito spettante nel periodo in corrispondenza di casistica avente codice credito H4. Come si ritiene si debba procedere? Occorrerà presentare il modello Redditi SC 2021 per il 2020 integrativo per recuperare il credito spettante? F. M. - Milano
Come correttamente rilevato dal lettore, l’agenzia delle Entrate con la circolare 9 del 23 luglio 2021 ha specificato che, ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti, si debba fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, Dpr 917/1986.
La circolare 4/E/2017, citata dal lettore, ha precisato che anche per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi...