Dichiarazione integrativa per rettificare la detrazione fruita senza i requisiti
La non spettanza della detrazione della spesa del 65% finalizzata al risparmio energetico e fruita con la prima delle previste dieci rate in Unico 2016 persone fisiche, potrà essere rimediata attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, con la quale si provvederà al versamento della maggiore imposta dovuta e non versata per effetto della quota detratta. Oltre agli interessi legali previsti nella misura dello 0,2% ( 0,1% dal 2017, calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito), è dovuta la sanzione pari ad un 1/7 (4,2%) del minimo (articolo 13 Dlgs 472/1997) se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è' stata commessa la violazione (nello specifico, settembre 2018).Tuttavia, trattandosi di un intervento che verosimilmente rientra ai fini fiscali anche fra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis del Tuir, si ritiene, laddove risultino verificati gli adempimenti richiesti per quest'ultima tipologia di agevolazione, che il contribuente possa avvantaggiarsi della detrazione nella più ridotta misura del 50% (in via di principio, circolare 36/E/2007 e risoluzione 152/E/2007), versando in sede di ravvedimento (circoscritto intuibilmente all'anno 2015), soltanto la differenza di imposta che risulta dall'applicazione di quest'ultima aliquota rispetto a quella non spettante del 65%.
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