L'esperto rispondeAdempimenti

Dichiarazione integrativa per rettificare la detrazione fruita senza i requisiti

di Alfredo Calvano

La domanda

La sostituzione degli infissi nella mia abitazione iniziata nel 2016 è terminata nel 2017. Il pagamento è stato effettuato tramite bonifico per usufruire delle detrazioni del 65%. A lavoro finito una perizia riscontra vizi dell’opera tra cui la non conformità alle norme Uni7697 e Unien12600. Nell’Unico 2016 ho portato in detrazione i pagamenti effettuati nel 2016 e relativa detrazione del 65%. Il fornitore non mi ha consegnato la dichiarazione di conformità e non mi risulta aver inviato la documentazione all’Enea. Come dovrò regolarizzare la situazione di Unico 2016 e relative detrazioni?

La non spettanza della detrazione della spesa del 65% finalizzata al risparmio energetico e fruita con la prima delle previste dieci rate in Unico 2016 persone fisiche, potrà essere rimediata attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, con la quale si provvederà al versamento della maggiore imposta dovuta e non versata per effetto della quota detratta. Oltre agli interessi legali previsti nella misura dello 0,2% ( 0,1% dal 2017, calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito), è dovuta la sanzione pari ad un 1/7 (4,2%) del minimo (articolo 13 Dlgs 472/1997) se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è' stata commessa la violazione (nello specifico, settembre 2018).Tuttavia, trattandosi di un intervento che verosimilmente rientra ai fini fiscali anche fra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis del Tuir, si ritiene, laddove risultino verificati gli adempimenti richiesti per quest'ultima tipologia di agevolazione, che il contribuente possa avvantaggiarsi della detrazione nella più ridotta misura del 50% (in via di principio, circolare 36/E/2007 e risoluzione 152/E/2007), versando in sede di ravvedimento (circoscritto intuibilmente all'anno 2015), soltanto la differenza di imposta che risulta dall'applicazione di quest'ultima aliquota rispetto a quella non spettante del 65%.

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