Imposte

Dividendi e partecipazioni: si cambia passo

di Michele Brusaterra


Dividendi qualificati tassabili con la nuova percentuale di imponibilità con riferimento agli utili realizzati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, mentre per le plusvalenze la nuova percentuale scatta dalle cessioni effettuate dal 1° gennaio 2018.
Attraverso il decreto ministeriale del 26 maggio 2017, è stata "adeguata" la quota di dividendo e di plusvalenza imponibile in capo al socio, in conseguenza dell'abbassamento al 24 per cento, a partire dal 2017, dell'aliquota Ires.
Fino al 31 dicembre 2016 o, meglio, con riferimento agli utili prodotti fino all'esercizio in corso a tale data, la quota imponibile di dividendo, derivante da partecipazione qualificata, in capo al socio persona fisica o società di persone, è del 49,72 per cento. Tale quota imponibile viene portata ora al 58,14 per cento, in conseguenza dell'abbassamento, appunto, della tassazione Ires in capo alla società di capitali che ha prodotto l'utile.
Il decreto, proprio con riferimento ai dividendi, stabilisce una presunzione di cui si deve necessariamente tenere conto. A partire, infatti, dalle delibere di distribuzione successive a quelle aventi ad oggetto l'utile di esercizio in corso al 31 dicembre 2016, sostanzialmente, quindi, le delibere di aprile 2017, salvo l'utilizzo del maggior termine, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, i dividendi che verranno distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, poi con quelli fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, e poi, naturalmente, con quelli successivi.
Questo perché, a seconda dell'utile distribuito, cambia la quota da assoggettare a tassazione in capo al socio qualificato. Per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 la quota imponibile, infatti, è del 40 per cento, per quelli prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 la quota imponibile è del 49,72 per cento mentre, infine, per quelli prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 la quota imponibile è del 58,14 per cento.
Tale tipologia di tassazione riguarda sia i soci persone fisiche che percepiscono il dividendo da partecipazione qualificata non in regime d'impresa, sia i soci persone fisiche che lo percepiscono in regime d'impresa, sia i soci società di persone, qualsiasi sia il tipo di partecipazione detenuta.
Passando alla plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, anche in questo caso il decreto ministeriale del 26 maggio 2017 stabilisce che, con riferimento alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2018, cambia la quota da assoggettare ad Irpef. Con riferimento sia alle persone fisiche che detengono la partecipazione in regime d'impresa, sia a quelle che la detengono in regime d'impresa, sia con riferimento a quelle detenute da società di persone, la quota imponibile della plusvalenza è il suo 58,14 per cento anziché, come avviene per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2017, il 49,72 per cento.
Per la determinazione esatta della quota imponibile della plusvalenza, si deve avere riguardo all'atto di cessione a nulla rilevando l'effettivo pagamento del corrispettivo. Pertanto, in presenza, per esempio, di cessione avvenuta nel 2017, ma con pagamento nel 2018 o in anni successivi, la quota imponibile della plusvalenza rimane del 49,72 per cento.
Resta inteso che anche la minusvalenza rileva, con riferimento alle medesime scadenze temporali, nella stessa misura in cui rileva la plusvalenza.


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