Documenti contabili, relazione tecnica e invio al Mise: tre nodi per il credito Ricerca e sviluppo
La legge di Bilancio 2022 non ha modificato gli adempimenti richiesti, ma restano aspetti ancora da chiarire
Certificazione della documentazione contabile, relazione tecnica asseverata e comunicazione al ministero dello Sviluppo economico (Mise). Sono i tre adempimenti richiesti dalla normativa sul credito R&S che, seppur non modificati dalla legge di Bilancio 2022, presentano ancora alcuni aspetti da chiarire.
L’articolo 1, comma 45 della legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto una proroga della scadenza dei crediti d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (scadenza 2031), in innovazione tecnologica (scadenza 2025), in innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica (scadenza 2025) e in design e ideazione estetica (scadenza 2025) rimodulando le aliquote applicabili.
Le novità sono state introdotte direttamente nel testo dell’articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 160/2019, tuttora applicabili, e hanno riguardato gli aspetti sostanziali dell’agevolazione lasciando immutata la disciplina degli adempimenti previsti nei commi 204, 205 e 206 e le modalità di determinazione e documentazione delle spese ammissibili (queste ultime regolamentate nell’articolo 6 del Dm 26 maggio 2020).
Certificazione della documentazione contabile
L’articolo 1, comma 205, della legge 160/2019 prevede che ai fini del riconoscimento del credito di imposta le imprese devono essere in possesso di un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in cui deve essere attestato l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile (sulle modalità di effettuazione dei controlli, circolare del 15 febbraio 2019, numero 38584 del Mise e circolare del 10 aprile 2019, numero 8/E dell’agenzia delle Entrate).
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. La certificazione assume valenza sostanziale per l’utilizzo del credito. In tal senso nell’articolo 1, comma 204, della legge 160/2019 si prevede che il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Di conseguenza, il credito può essere compensato solo dopo l’avvenuta certificazione.
Relazione tecnica asseverata
Il secondo adempimento previsto dalla norma è indicato nell’articolo 1, comma 206 della legge 160/2019, dove si prevede che ai fini dei successivi controlli le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. La necessità di redigere una relazione tecnica è stata originariamente introdotta nella previgente disciplina, dalla legge 145/2018 (retroattivamente già per il credito maturato nel periodo d’imposta in corso al 2018) e ne è stata richiesta l’asseverazione per effetto delle modifiche apportate dalla legge 178/2020 all’articolo 1 della legge 160/2019.
Sul tema, si è posta la questione se l’asseverazione fosse applicabile già per le relazioni relative ai crediti maturati nel 2020 o solo per quelli dal 2021 e successivi (la risposta dell’Agenzia 323/2021 non ha chiarito completamente la questione pur facendo propendere per l’applicabilità dai crediti 2021). Inoltre, non sono ancora del tutto chiare le modalità da seguire per l’asseverazione. La disposizione afferma esclusivamente che la relazione va predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Non sembra richiesto, quindi, l’intervento di un professionista terzo che effettui l’asseverazione così come previsto per i crediti d’imposta in investimenti in beni strumentali, ove si parla espressamente di perizia asseverata rilasciata ingegneri e periti industriali.
Comunicazione al Mise
Infine, nel secondo periodo dell’articolo 1, comma 204, della legge 160/2019 è previsto che le imprese che si avvalgono del credito di imposta effettuano una comunicazione al Mise con la finalità di consentire al ministero di acquisire le informazioni per l’andamento dell’agevolazione. Il Mise, con il decreto del 6 ottobre 2021, ha pubblicato i modelli di comunicazione, prevedendo che per i crediti relativi al periodo di imposta 2021 e successivi, la comunicazione vada presentata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Nello stesso decreto è stato precisato che la comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito e l’eventuale mancato invio non determina effetti in sede di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Nessuna precisazione, invece, è stata fornita in merito all’eventuale applicabilità di sanzioni in caso di mancato invio del modello. Né la disposizione, né il decreto prevedono sanzioni specifiche e non sembra applicabile nemmeno la sanzione formale di cui all’articolo 11 del Dlgs 471/1997 prevista espressamente in materia di imposte dirette e Iva e per comunicazioni differenti da quelle regolamentate dal Mise.