Imposte

Dta, canone da calcolare al netto delle imposte versate

La circolare 3/2020 di Assoholding chiede alle Entrate di consentire lo scomputo di Ires, Irap e sostitutive versate dal 2008 dalla base di calcolo

di Marco Piazza

È necessario che l’agenzia delle Entrate fornisca al più presto indicazioni sulla modalità di calcolo e il la decorrenza del canone dovuto dalle società che stanno fruendo della possibilità di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate per perdite pregresse ed eccedenze Ace, cedendo crediti deteriorati entro il 31 dicembre 2020, come consentito dall’articolo 44-bis del Dl 34 del 2019.

Questo è l’auspicio di Assoholding che, nella circolare 3 del 2020, mette in evidenza come il mero rinvio fatto dall’articolo 44-bis ad una norma (l’articolo 11 del Dl 59/2016) emanata in un contesto molto differente stia dando luogo ad interpretazioni discordanti.

L’articolo 44-bis stabilisce, in sostanza, che le società che, entro il 31 dicembre 2020, cedono a terzi, a titolo oneroso, crediti “deteriorati” possono trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Dta) corrispondenti ad un ammontare di perdite fiscali o eccedenze Ace non ancora utilizzate non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

La trasformazione, tuttavia, «è condizionata all’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59», da effettuarsi «entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti»; quindi, per le società con esercizio solare entro, da effettuarsi il 31 dicembre 2020. L’opzione di cui all’articolo 11 comporta il pagamento di un canone annuale fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2030. Il versamento del canone è effettuato, per ciascun esercizio, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta precedente. L’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione (quindi per l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Il canone è stabilito, dall’articolo 11, comma 2 del Dl 59 del 2016, nella misura del 1,5% all’anno, ma non è chiaro e quale sia la base di calcolo equando il canone debba essere pagato per la prima volta.

Per quanto riguarda la base di calcolo, l’Associazione osserva che articolo 11 quantifica la base imponibile del canone quale differenza, da calcolare ogni anno, fra le «attività per imposte anticipate» e le «imposte versate» (articolo 11, comma 2) da determinare con i criteri definiti nei successivi commi 3 e 4 che si caratterizzano per il fatto di prevedere che:
• le attività per imposte anticipate comprendano oltre a quelle effettivamente trasformate in base all’articolo 44-bis, anche quelle trasformabili in crediti d’imposta in base alla legge 225 del 2010 e siano decrementate delle Dta qualificate iscritte nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
• e le imposte versate comprendano quelle versate con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 (per l’Ires) e al 31 dicembre 2013 (per l’Irap) e ai successivi oltre ad alcune imposte sostitutive connesse con il riallineamento dei valori fiscali ai valori contabili emersi in seguito a riorganizzazioni aziendali.

Il meccanismo - illustrato fra l’altro nella circolare 32/E del 2016 – si presta ad essere utilizzato senza difficoltà da parte dei contribuenti che già ora corrispondono il canone avendo optato per il mantenimento del diritto di convertire le Dta di cui alla legge 225 del 2010 citata. Certamente deve essere utilizzato anche dalle società che si avvalgono per la prima volta della facoltà di conversione utilizzando il decreto cura Italia (Dl 18/2020) perché altrimenti, subirebbero un trattamento discriminatorio. Sarà quindi possibile che il particolare metodo di calcolo delle imposte versate previsto dall’articolo 11 abbia l’effetto, in molti casi, di azzerare completamente o quasi la base di calcolo del canone.
Il coordinamento delle norme, però, è particolarmente infelice; per questo motivo sarebbe opportuna una presa di posizione ufficiale.

Quanto alla data in cui dovrà essere versato il primo canone derivante dall’opzione, considerato che l’opzione ha effetto dal periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2020 e che il primo canone deve essere pagato entro il termine per il versamento delle imposte relative all’esercizio precedente a quello in corso alla data della cessione dei crediti. Per società con esercizio solare, la prima scadenza dovrebbe essere il prossimo 30 giugno. Anche su questo punto, però esistono incertezze, perché la relazione tecnica contiene una previsione di gettito per i canoni, già a partire dal 2020.

La circolare Assoholding illustra anche il meccanismo di trasformazione in presenza di consolidato fiscale, affrontando, fra l’altro, il caso degli intermediari finanziari obbligati al versamento dell’addizionale Ires del 3,5% di cui all’articolo 1, comma 65 della legge 208 del 2015. Anche l’addizionale Ires comporta la maturazione di Dta in relazione ad eccedenze Ace e perdite fiscali pregresse. Poiché le addizionali Ires non circolano all’interno del consolidato fiscale, la società che effettua la cessione dei crediti deteriorati - in mancanza di una regola esplicita - avrà la facoltà di trasformarle con priorità rispetto a quelle corrispondenti alle perdite fiscali ed eccedenze Ace trasferite alla fiscal unit. essendo questa, di norma la scelta più efficiente.


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