Due coniugi possono risiedere in due abitazioni principali in comuni diversi
L’articolo 13, comma 2 del decreto legge 201/2011 definisce come abitazione principale quella «nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».
La normativa fa riferimento al nucleo familiare e quindi a stretto rigore, nel caso prospettato, si potrebbe anche ipotizzare uno spacchettamento del nucleo familiare, similmente a quello intercettato nell’Ici (Cassazione n. 14389/2010 e Cassazione n. 1099 del 18 gennaio 2018), spacchettamento che potrebbe portare a negare i benefici per entrambe le abitazioni dei coniugi.
Va, tuttavia precisato, che, ad avviso del ministero delle Finanze (circolare n. 3/2012), se i componenti dello stesso nucleo familiare hanno invece stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che insistono in due comuni diversi, è possibile considerale entrambe come abitazioni principali, «poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative».
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