Imposte

Enti non commerciali, plusvalenza esente nel limite del 41,86%

La risposta a interpello 158/2023: se la partecipazione non è effettivamente qualificabile come relativa all’impresa, la plusvalenza dovrà concorrere al reddito complessivo come reddito diverso

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Enti non commerciali: esenzione Ires nel limite del 41,86% sulle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazione. Queste le conclusioni a cui giunge l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 158/2023 a seguito di un quesito posto da un ente non commerciale in merito al corretto trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di una partecipazione.

Nel dettaglio, l’istante che si qualifica come ente non commerciale in base all’articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir, riferisce di aver acquistato nel 1992 una partecipazione azionaria in una Spa che, nel corso 2021, è stata ceduta generando una plusvalenza. Sul punto l’istante, in relazione al proprio reddito di impresa, ritiene che nel caso di specie rilevando le norme del Titolo II del Tuir, dovrebbe essere consentito all’ente di poter applicare il regime di esenzione previsto dall’articolo 87 Tuir (participation exemption o pex) nella misura del 95% anziché del 41,86%, relativa invece alle plusvalenze in regime Pex per gli imprenditori persone fisiche.

L’agenzia delle Entrate, al fine di fornire una risposta puntuale, precisa come la participation exemption consista in un regime di esenzione ai fini delle imposte dirette (Ires/Irpef) di plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni la cui misura dipende dal soggetto che detiene la partecipazione in regime di impresa. Se, infatti, i soggetti passivi Ires possono beneficiare di un’esenzione nella misura del 95% della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni al ricorrere dei presupposti individuati dall’articolo 87 Tuir (i.e. ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione; residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente in Stati o territori diversi da quelli a regime privilegiato). Analogamente il regime Pex può trovare applicazione anche nell’ambito del reddito di impresa soggetto a Irpef, disciplinato al titolo I del Tuir, con un’esenzione del 41,86% (articolo 58, comma 2, del Tuir).

Ebbene, partendo da tali premesse, in linea anche con precedenti orientamenti di prassi (circolare 36/E del 2004), l’Amministrazione finanziaria correttamente ritiene che nel caso di specie la plusvalenza generata dalla cessione della partecipazione dovrà considerarsi esente nella misura del 41,86% sussistendone i presupposti. Gli enti non commerciali, a differenza di quanto sostenuto dal soggetto istante, nella determinazione dei redditi delle singole categorie sono soggetti alle disposizioni del titolo I del Tuir (articolo 144, comma 1), applicando quindi l’esenzione nella misura prevista dall’articolo 58, comma 2, del Tuir. Nel caso in cui la partecipazione non sia effettivamente qualificabile come relativa all’impresa, la plusvalenza dovrà concorrere al reddito complessivo come reddito diverso, ex articolo 67 lettera c-bis), nella misura determinata in base all’articolo 68 del Tuir.

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