Controlli e liti

Esenzione Imu sui terreni negata allo Iap in pensione

La Ctp Modena sulle agevolazioni agricole

Adobe Stock

di Gian Paolo Tosoni

Il pensionato coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) non può usufruire delle agevolazioni Imu. Lo ha disposto la Ctp Modena 18/1/2020, depositata il 10 febbraio (presidente Agnone, relatore Marchese Occhipinti).

Parliamo dell’agevolazione sui terreni agricoli, prevista dall’articolo 1, comma 13, della legge 208/2015 e ripresa anche dalla riscrittura con la “nuova Imu” al comma 758 della legge 160/2019. L’agevolazione consiste nell’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli (Iap) di cui all’articolo 1 del Dlgs 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui comma 3. L’esenzione è estesa alle aree edificabili.

La questione esaminata dai giudici modenesi ha riguardato la qualifica di Iap o coltivatore diretto da parte di un soggetto pensionato iscritto nella previdenza agricola.

Nella sentenza si legge che il trattamento pensionistico – circostanza pacifica e non controversa – esclude che il pensionato possa essere ritenuto coltivatore diretto alla luce dell’orientamento espresso dalla Cassazione (13745/2017) essendo irrilevante che la persona possa tuttora essere iscritta negli elenchi previdenziali e continui per libera scelta a versare i contributi volontari. La sentenza ribadisce che l’intento del legislatore è alleggerire il carico tributario a quei soggetti che ritraggono dalla attività agricola la loro esclusiva fonte di reddito.

Le motivazioni della Ctp non trovano riscontro in alcuna norma di legge, ma solo in una pronuncia della Cassazione. Evidentemente, i giudici modenesi applicano il criterio anglosassone di common law, basato sui precedenti giurisprudenziali.

Infatti non è vero che il coltivatore diretto o Iap debbano avere la loro esclusiva fonte di reddito nel lavoro agricolo. La qualifica di coltivatore diretto la fornisce la legge 604/1954: «È la persona che dedica abitualmente la propria attività lavorativa manuale alla coltivazione della terra»; la manodopera dipendente impiegata non deve superare i 2/3 di quella occorrente per la coltivazione del fondo. Iap, invece, è colui che in possesso di competenze e conoscenze professionali dedichi almeno il 50% del proprio lavoro e che ricavi dalla attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. La norma precisa, inoltre, che «che le pensioni di ogni genere sono escluse dal computo del reddito globale di lavoro».

Non si comprende come sia possibile che questi soggetti ricavino dall’attività agricola l’esclusiva fonte di reddito; non può forse un coltivatore diretto o Iap ricevere in successione un appartamento concesso in locazione o dei titoli di Stato che producono una rendita? Non è nemmeno vero che il pensionato versi volontariamente i contributi alla gestione previdenziale agricola, cui invece è obbligato se esercita l’attività agricola (circolare Inps 91/2019).

Anche il dipartimento Finanze (inascoltato) aveva confermato le agevolazioni Imu anche per i pensionati coltivatori diretto e Iap con la risoluzione 1/DF/2018. Peraltro, in Lombardia i giudici tributari interpretano le leggi con il metodo letterale. Infatti la Ctp di Brescia con sentenza 17/2019 e quella di Mantova 179/2/2018 hanno riconosciuto al pensionato coltivatore diretto o Iap le esenzioni in materia di Imu.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©