Favor rei inderogabile anche nell’ambito delle sanzioni tributarie
Gli schemi dei decreti legislativi della legge delega ora vigente hanno una inspiegabile caratteristica, quella di non avere un padre o più padri ben visibili, a differenza di quanto venne fatto con la “grande” delega del 1971, quando cioè ogni provvedimento era nato da gruppi di lavoro ben individuati, formati da dirigenti del ministero delle finanze e da illustri accademici. Così come la riforma delle sanzioni amministrative del 1997 ebbe un noto coordinatore e promotore delle nuove disposizioni.
In quest’ultima occasione, con l’intervento anche del successivo Dlgs 507/1999 (articolo 24), venne definitamente abrogato l’articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in base al quale le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione.
La norma del 1929, oltre ad essere figlia di un contesto tutt’altro che democratico, al quale nessuno sogna di tornare, si spiegava con la temporaneità degli obblighi e dei divieti in materia finanziaria (era l’anno della gravissima crisi mondiale, che seguiva a quella devastante della Repubblica di Weimar). Era così evidente che il mancato rispetto di un obbligo vigente solo per alcuni mesi avrebbe finito per non essere mai punito, in quanto al momento della contestazione e del successivo contenzioso il destinatario della norma ben avrebbe potuto dire: perché mi volete punire per un obbligo che oggi non c'è più?
Ma l’assoluta totalità degli obblighi di cui si occupano sia la legge penale tributaria che la disciplina delle relative sanzioni amministrative sono precetti permanenti, e quindi non esiste nessuna giustificazione razionale per eludere il principio del favor rei. Al riguardo è chiarissimo l’articolo 2, secondo comma, del codice penale, sulla successione delle leggi nel tempo: nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato.
E in merito ai limitati casi di derogabilità del favor rei, si esprime il quarto comma dell’articolo 2, stabilendo che è ammessa solo nel caso di leggi eccezionali o temporanee. Ma come sopra evidenziato nessuna delle condotte sanzionate dalla legge penale tributaria o dalle norme sulle sanzioni amministrative consiste nella violazione di obblighi eccezionali o temporanei.
Per non parlare della necessità di rimediare alle illegittime disposizioni in materia di sanzioni Iva per condotte cui non consegue alcun danno erariale apprezzabile: qui l’adeguamento ci è imposto dal rispetto del trattato per il funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall'articolo 267.
E infine, posta l’inderogabilità del favor rei, non ha proprio nessun senso la decorrenza dal 2017. L’effetto sarebbe quello di intasare inutilmente le procure della Repubblica per fatti (pensiamo ad esempio all'omesso versamento Iva tra 50.000 e 250.000 euro) che costituiscono reato nel caso in cui fossero constatati entro il 31 dicembre 2016, per poi dar luogo al proscioglimento perché il fatto non costituisce più reato dal 1° gennaio dell’anno successivo.