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FISCO E AGRICOLTURA/Esenzione Ires «selettiva» per le cooperative agricole

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di Gian Paolo Tosoni


Le cooperative agricole sono di tre tipi, ma soltanto quelle che operano a valle della compagine sociale usufruiscono della esenzione Ires e Irap. Infatti in base all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 228/2001 sono assimilati agli imprenditori agricoli le cooperative che forniscono prevalentemente beni e servizi ai soci (cooperative che operano a monte) e le cooperative che trasformano, manipolano e vendono prevalentemente prodotti conferiti dai soci (cooperative a valle). Inoltre ci sono le cooperative che esercitano le attività agricole all’articolo 2135 del Codice civile e queste sono agricole per definizione in quanto svolgono una attività naturalmente agricola. Giuridicamente queste cooperative appartengono alla categoria delle cooperative di lavoro in quanto il vantaggio che procurano ai soci è il salario.

Tutte queste tre categorie di cooperative hanno in comune la agevolazione prevista dalla legge 311/2004, commi 460 e seguenti nel senso che l’utile accantonato a riserva è tassato nella misura del 20%, mentre la generalità delle cooperative deve assoggettare ad Ires il 40% dell’utile non distribuito. Inoltre le coop agricole devono tassare il 10% dell’utile accantonato a riserva che corrisponde ad un ulteriore tre per cento dell’utile di bilancio.

Ma l’esenzione vera e propria riservata alle cooperative agricole è prevista dall’articolo 10 del Dpr 601/1973 il quale dispone l’esenzione da Ires relativamente alle attività’ di manipolazione, trasformazione, alienazione, conservazione e valorizzazione dei prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci. Questa agevolazione è’ fatta salva dal comma 461 della citata legge n. 311 per le sole riprese fiscali in quanto l’eventuale utile di bilancio può usufruire della esenzione se accantonato a riserva con la tassazione della sola quota del 20+3 per cento.

L’unico requisito previsto dall’articolo 10 del Dpr 601/1973 è quello che la cooperativa deve trasformare prodotti conferiti prevalentemente dai soci. Non rileva la modalità di effettuazione della trasformazione che può avere anche caratteristiche industriali. Non rileva nemmeno che i prodotti conferiti dai soci rientrino nella potenzialità dei loro terreni, fermo restando che se il socio conferisce prodotti acquistati da terzi, tale operazione ha carattere commerciale per il socio e quindi egli non può invocare la tassazione catastale. Per le cooperative di allevamento è sufficiente che i soci conferiscano un quarto dei mangimi necessari al mantenimento degli animali allevati.

Le cooperative per usufruire della esenzione Ires devono rispettare la mutualità prevalente in base all’articolo 2512 del Codice civile. Ai fini fiscali quindi la cooperativa può usufruire della esenzione Ires se trasforma e vende prodotti conferiti prevalentemente dai soci.

L’esenzione si applica anche se la Coop si limita alla commercializzazione dei prodotti dei soci. Tuttavia occorre ricordare che ove la Coop acquisti anche prodotti da terzi deve scomporre l’utile formato con questa attività ed accantonare l’utile a riserva. Infatti non è possibile distribuire nel prezzo dei conferimenti dei soci l’utile conseguito con attività svolte con i terzi (agenzia delle Entrate circolare 53/E/2002).

L’esenzione da Irap spetta alle sole cooperative che operano a valle dei soci e non per quelle di fornitura di beni e servizi. Le cooperative di lavoro che esercitano attività agricole di coltivazione dei terreni, sono altrettanto esenti da Irap in quanto la loro attività è potenzialmente rientrante nel reddito agrario all’articolo 32 del Tuir. Esse possono optare per la tassazione in base al reddito agrario in base all’articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006. Generalmente queste cooperative trovano più conveniente il loro regime naturale accantonando gli utili a riserva.

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