Imposte

Fondazioni, non imponibili gli apporti in conto capitale

La risposta a interpello 189/2020: tassabili le dotazioni non patrimoniali se l’ente è commerciale

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di Gabriele Sepio

Non imponibili i contributi versati alle fondazioni commerciali da parte dei fondatori (articolo 88, comma 4, Tuir), ma solo se effettuati a fondo perduto o in conto capitale. È quanto precisato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 189/2020 pubblicata il 22 giugno, in relazione al quesito di una fondazione che svolge attività di social venture capital. Quest’ultima, in particolare, dovrebbe ricevere dal proprio fondatore una serie di erogazioni destinate a coprire i costi legati alla sua nuova attività nell’ambito dell’innovazione sociale e della finanza sociale del Terzo settore.

L’istante intende sapere se, nell’eventualità in cui l’ente assuma la qualifica commerciale, tali erogazioni possano beneficiare del regime di non imponibilità previsto per le società dall’articolo 88, comma 4, Tuir, secondo cui «non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) dai propri soci».

La risposta dell’Amministrazione è positiva per quanto riguarda l’aspetto soggettivo. La disposizione può trovare applicazione anche ad enti diversi da quelli societari (nel caso di specie la fondazione), purché aventi natura commerciale, in relazione a tutti gli apporti di capitale operati da soggetti analoghi ai soci, quali ad esempio i fondatori nell’ambito della fondazione. Tuttavia, come si legge nel documento, la rilevanza fiscale o meno di tali apporti dipende dalla natura e dalle finalità per le quali sono erogati, in quanto la norma si riferisce esclusivamente ai versamenti a fondo perduto o in conto capitale. Deve trattarsi, in sostanza, di risorse che sono acquisite al patrimonio sociale e divengono mezzi propri dell’ente, che può utilizzarle liberamente senza alcun vincolo rispetto al soggetto apportante (ad esempio, nelle società, per ripianare perdite o per aumentare gratuitamente il capitale). Mentre concorrono alla formazione del reddito le liberalità e i contributi finalizzati a sostenere direttamente l’attività commerciale, coprendo i costi di esercizio o di acquisto di beni strumentali o altri costi in genere.

A ben vedere, nel caso di specie, secondo l’Amministrazione finanziaria, le somme erogate dal fondatore mancherebbero della particolare connotazione come «contributi in conto capitale o a fondo perduto», trattandosi di somme destinate a finanziare specifici progetti dell’ente, che anche contabilmente confluiscono nel conto economico tra i proventi della fondazione. Come tali, quindi, tali somme sono considerate sopravvenienze attive tassabili, non trovando applicazione il regime di non imponibilità di cui all’articolo 88, comma 4, Tuir.

Discorso diverso sarebbe stato nel caso in cui i contributi erogati alla fondazione avessero avuto la natura di vere e proprie dotazioni patrimoniali. In questo caso, infatti, le somme provenienti dal fondatore per incrementare il patrimonio dell’ente non avrebbero avuto alcun effetto sotto il profilo reddituale con attrazione al regime di non imponibilità espressamente previsto all’articolo 88 del Tuir.

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