Fondo perequativo, richiesta dal professionista che ha cessato l’attività a ottobre
Spazio alla presentazione dell’istanza per il contributo anti Covid
La risposta è positiva, con le specificazioni che seguono. L’articolo 1, commi 16-27, del Dl 73/2021 (Sostegni-bis) ha introdotto, con finalità perequative, un contributo a fondo perduto dell’importo massimo di 150.000 euro a favore degli operatori economici che hanno registrato una riduzione del risultato economico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo perequativo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto (2019 per i “solari”) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Il contributo non spetta, tra l’altro, ai soggetti «la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge», quindi alla data del 26 maggio 2021. Come stabilito dal decreto attuativo (decreto 12 novembre 2021) il peggioramento del risultato economico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019 deve essere almeno pari al 30%. La predetta differenza va diminuita dell’importo degli altri contributi a fondo perduto anti-Covid riconosciuti dall’agenzia delle Entrate, tra cui il contributo “Sostegni” citato nel quesito (articolo 1 del decreto legge 41/2021). Quindi, il contributo perequativo non spetta se l’ammontare degli altri contributi a fondo perduto anti-Covid riconosciuti dall’agenzia delle Entrate è uguale o maggiore al peggioramento del risultato economico tra il 2020 ed il 2019. Alla differenza “netta” calcolata secondo le regole sopra indicate va applicata una determinata percentuale, che è del 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati nella dichiarazione 2019 fino a 100mila euro. Se sussistono tutti i predetti requisiti, nel caso oggetto del quesito il contributo spetta nella misura indicata.
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