Imposte

Forfettari, l’obbligo di e-fattura assorbe anche l’esterometro

La gestione in Xml consente di comunicare le operazioni passive. Test anche per San Marino: documenti solo elettronici per gli scambi dei beni

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Fatturazione elettronica dal 1° luglio confermata per i forfettari, almeno quelli con ricavi o compensi che nell’anno precedente hanno superato quota 25mila euro. La conversione in legge del decreto Pnnr2 (che ieri ha ricevuto il voto di fiducia alla Camera) non apporta modifiche alle novità riguardanti l’abrogazione degli esoneri dall’e-fattura per determinati contribuenti. Sono invece previsti interventi in merito all’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici e alla lotteria degli scontrini.

Nonostante l’attenzione sia rivolta ai forfettari, dato l’elevato numero di contribuenti che adotta il regime agevolato, va ricordato che dal 1° luglio devono passare allo strumento elettronico anche coloro che continuano a utilizzare il «regime di vantaggio» (articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, più noto come regime dei «minimi») e i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.

Come si legge nelle schede di lettura che hanno accompagnato i lavori parlamentari, l’estensione della (o, meglio, la cancellazione dell’esonero dalla) fatturazione elettronica ai forfettari è frutto di apposita richiesta alla Commissione Ue (la normativa comunitaria impedisce agli Stati membri l’imposizione dell’e-fattura anche ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese) ed è essenzialmente finalizzata al rafforzamento della lotta all’evasione, oltre che a consentire all’amministrazione fiscale di erogare i servizi di precompilazione delle dichiarazioni.

Pertanto, a partire dal 1° luglio, il processo di «informatizzazione fiscale» è completo anche per i forfettari, già tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi nonché alla fattura elettronica Pa.

Resta fuori solo chi nel 2022 applica il regime forfettario e nel 2021 non ha superato la soglia di ricavi/compensi di 25mila euro, da ragguagliare all’anno in caso di apertura della posizione nel corso del medesimo anno. Per questi l’obbligo scatta solo dal 2024.

Nel verificare l’eventuale superamento della soglia bisogna considerare, quanto meno in base al dato letterale della norma, la «dimensione reddituale» del soggetto, dovendosi quindi fare riferimento alle regole applicabili nel 2021 in base al regime contabile adottato.

Altra valutazione da fare è quella relativa all’opportunità di gestire in modalità elettronica anche le operazioni passive in reverse charge. Infatti, non va dimenticato che dal 1° luglio l’integrazione/autofatturazione elettronica continuano a essere facoltative.

Per esempio, un forfettario che effettua solo operazioni interne, e che quindi non deve fare la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero (che dal 1° luglio “viaggia” sull’xml utilizzato per l’e-fattura) potrebbe ritenere più comodo continuare a gestire le integrazioni per le operazioni interne (tipo un servizio di pulizia) in modalità analogica.

Diversamente, un forfettario che esegue anche operazioni con l’estero, e che deve quindi compilare anche l’«esterometro», potrebbe gestire anche le operazioni passive in inversione contabile con l’xml, per evitare una duplicazione di adempimenti, soprattutto nelle ipotesi in cui tali operazioni risultino frequenti.

Si tratta comunque di valutazioni che possono differire da soggetto a soggetto, considerando la diversa capacità e propensione alla gestione autonoma di tali adempimenti, il possibile incremento dei costi di gestione della posizione Iva e le sanzioni eventualmente applicabili.

Va infine considerato che dal 1° luglio scatta anche l’obbligo di fatturazione elettronica per gli scambi di beni con San Marino. In particolare, non bisogna dimenticare che se è possibile continuare a gestire la fattura cartacea nei rapporti con soggetti non residenti (salva poi la necessità di comunicare i dati con l’Xml ai fini esterometro), per le cessioni e gli acquisti di beni con San Marino è d’obbligo la gestione dell’e-fattura.

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