Gas, accisa con aliquota ridotta anche per la Gdo
Per la Cassazione l’agevolazione si applica a tutto il comparto della distribuzione commerciale, anche a chi svolge attività indiretta, come società di servizi mediante affitto di rami d’azienda
La Corte di cassazione, con sentenza 30108/2022 del 13 ottobre scorso, ha riconosciuto che l’aliquota d’accisa ridotta sul gas per gli usi industriali si applica a tutto il comparto della distribuzione commerciale, a prescindere dalla tipologia di organizzazione d’impresa operante nel settore.
Nel caso di specie, i giudici hanno riconosciuto l’applicabilità dell’aliquota agevolata a una società operante nel settore della Grande distribuzione organizzata (Gdo), dando continuità ai precedenti giurisprudenziali di legittimità in base ai quali è stato chiarito che la portata dell’articolo 26 del Testo unico accise (Dlgs 504/95) ricomprende tra gli “usi industriali” soggetti all’accisa ridotta anche gli «impieghi nel settore della distribuzione commerciale».
Il Tua prevede l’aliquota proporzionale, ridotta, per gli “usi industriali”, che per lungo tempo è stata esclusa per l’attività commerciale (Cassazione 7626/2010). Tuttavia, anche in ottemperanza a quanto statuito dalla direttiva 2003/96/Ce, il Dl 262/2006 ne ha esteso l’applicazione anche agli «impieghi nel settore della distribuzione commerciale».
Sul punto, dopo la modifica, l’Avvocatura dello Stato ha redatto un proprio parere, recepito dalle Dogane con nota del 12 marzo 2008, in cui si evidenziava che «la genericità del dato normativo e la sua atecnicità» deponevano per l’individuazione di un bacino esteso di utenti «agevolati». Al contempo, però, nella nota veniva indicato un elenco di codici Ateco delle attività ammesse all’aliquota agevolata.
Nel caso in esame, l’accisa ridotta per usi industriali era stata negata a un soggetto, operativo nel settore della Gdo, che svolgeva la sua attività commerciale non in via diretta, bensì mediante l’affitto di rami d’azienda ai singoli esercenti all’interno delle gallerie dei centri commerciali. Per le Dogane, lo svolgimento dell’attività in forma indiretta, come società di servizi mediante affitto di rami d’azienda e locazioni immobiliari, escludeva l’ammissione a godere dell’aliquota ridotta, riservata, a detta dell’amministrazione, ai soli esercizi di vendita all’ingrosso o al dettaglio (gestione diretta) rientranti nell’elenco dei codici Ateco individuato allegato alla nota delle Dogane del 2008. Veniva così disconosciuta l’aliquota ridotta, con conseguente recupero delle accise e irrogazione contestuale delle relative sanzioni.
La pretesa impositiva è stata annullata sia in primo che secondo grado, posto che la tesi erariale è stata ritenuta infondata. E infatti, i giudici hanno introdotto una lettura giuridica aderente alla realtà economica del settore e attenta alle sue evoluzioni organizzative. La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato i precedenti di legittimità, superando l’interpretazione erariale che limita l’applicazione dell’agevolazione al solo comparto relativo agli esercizi di vendita diretta, negando l’esistenza di realtà economiche operanti comunque nel settore commerciale.
Del resto, la ratio dell’agevolazione è quella di abbattere il livello dell’imposizione al fine di favorire gli utilizzatori finali industriali o commerciali, rispetto all’impiego di gas naturale negli usi civili o domestici.